Quesito del 25/08/2015

Mio marito è socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa dal 2011.
Nel dicembre 2013, visto che la cooperativa andava a rilento, siamo riusciti a rogitare l’appartamento assegnatoci in corso di costruzione ed al rustico. Tale appartamento è stato completato a spese nostre tutto documentabile da fatture.
Sull’immobile vi è un ipoteca della banca che ci ha concesso il mutuo per l’acquisto, in quanto la cooperativa non aveva mutui agevolati.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia è apparso un articolo: “scioglimento per atto d’autorità della Cooperativa XX e nomina del commissario liquidatore”.
La mia domanda è:
non essendo ancora completati i lavori esterni e non ceduti tutti gli appartamenti ai relativi soci, cosa rischiano i soci che hanno già rogitato? Conviene presentare ricorso? I 60 giorni decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale?

Risposta al quesito:
Se l’atto pubblico è stato stipulato nel dicembre 2013, occorre verificare la regolarità dell’assegnazione, soprattutto in riferimento al corrispettivo della cessione.
Ed infatti, in caso di prezzo incongruo, il Commissario può ancora agire per la revocatoria ordinaria, mentre non può attivare quella fallimentare.
Occorre, altresì, verificare se esistono deliberati ovvero dichiarazioni del socio che lo obbligano ad eseguire determinati versamenti residui.
In assenza di obbligazioni, non dovrebbero esserci conseguenze negative.
Alla luce di quanto precede e sul presupposto delle informazioni fornite, non è conveniente proporre alcun ricorso avverso il provvedimento di scioglimento.