Quesito dell’08/09/2015

Un immobile sito in un edificio costruito da società cooperativa è occupato di fatto da anni da un promissario acquirente assegnatario dell’immobile senza che quest’ultimo però, al contrario degli altri divenuti proprietari, abbia mai potuto stipulare un contratto di compravendita a causa del fallimento della cooperativa stessa.
Da mesi il promissario acquirente si rifiuta di pagare le spese condominiali (è stato infatti costituito un condominio) assumendo di non essere proprietario e inoltre in questi giorni è in procinto di trasferirsi altrove.
L’amministratore del condominio a chi ha diritto di richiedere il pagamento delle spese condominiali scadute, insolute e non corrisposte dal promissario acquirente insolvente? A quest’ultimo o al fallimento?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente individuare la tipologia di spesa condominiale, se ordinaria ovvero straordinaria.
Le spese del primo tipo devono essere sostenute dall’inquilino ovvero, come nel caso di specie, dall’occupante sprovvisto del titolo di proprietà.
Le spese del secondo tipo devono essere sostenute esclusivamente dal proprietario e, quindi, nel caso di specie, dalla Curatela.
In tale ultimo caso, il Condominio ha diritto alla prededuzione per le spese successive alla declaratoria di fallimento; mentre per le spese antecedenti partecipa con gli altri creditori.
Va rilevato che, in ogni caso, per le spese del primo tipo vi è, comunque, solidarietà tra l’occupante e la Curatela.
L’amministratore del Condominio deve rivolgere specifica istanza alla Curatela.