Sono un ex socio di una cooperativa edilizia per costruzione di alloggi da intestare ai soci a conclusione dei lavori (cooperativa formata da 15 soci per futuro intervento di 15 abitazioni).
A marzo 2014 ho ricevuto la lettera che il consiglio di amministrazione della cooperativa accettava la mia uscita. Io sono rimasto in cooperativa dall’anno 2008 all’anno 2014 e in questo lasso di tempo è stata versata una piccola quota per il “capitale sociale” e negli anni a seguire (essendo esauriti i soldi del capitale sociale suppongo) ulteriori due bonifici bancari con causale “versamento infruttifero” che dovrebbe equivalere a un prestito sociale (perché non c’era causale di assegnazione alloggio).
Fino a marzo 2014 non sono mai stati fatti bonifici direttamente sull’abitazione ma la cooperativa aveva solamente acquistato/rogitato l’acquisto del terreno per fare l’intervento di costruzione.
Di seguito riporto i quesiti:
1-Il capitale sociale versato è a perdere all’uscita dalla cooperativa del socio e i versamenti infruttiferi equivalgono realmente a un prestito sociale che integra il capitale sociale?
2-E’ corretto che ora mi vengano rimborsati i soldi versati decurtati della mia quota (15 soci = 15 quote identiche) di spese amministrative e gestionali della cooperativa degli anni 2008-2014?
3-E’ corretto avere le spese gestionali amministrative imputate fino a dicembre 2014 (chiusura bilancio) anche se ho ricevuto raccomandata di risposta uscita a marzo 2014?
4-Essendo subito subentrato un nuovo socio al mio posto, queste spese amministrative/gestionali potrebbero essere imputate a lui subito o magari alla chiusura della cooperativa quando verranno intestati gli alloggi ai 15 soci rimasti?
5-In queste spese amministrative gestionali è stata inserita anche quota IMU e TASI annue (2014/2013/2012) del terreno acquistato per fare intervento, questo è corretto? Non dovrebbero essere a carico del socio che poi effettivamente avrà l’abitazione costruita su questo terreno? Anche perché il soldi versati per l’acquisto del terreno (costo terreno,notaio ecc.) non sono stati trattenuti dalla cooperativa ma mi vengono rimborsati. Lo statuto della cooperativa è molto generico e non compaiono le risposte a questi quesiti, perciò generalmente come ci si comporta?
Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie di abitazione sussistono due tipi di rapporto giuridico, l’uno denominato rapporto sociale, l’altro denominato rapporto mutualistico.
Il rapporto sociale è diretta conseguenza del contratto stipulato dal socio con l’accettazione dello Statuto, in cui sono statuiti gli obblighi verso la Società.
In questi obblighi rientrano i versamenti dovuti pro quota da ciascun socio per le spese generali di amministrazione, che riguardano l’attività sociale e il mantenimento in vita della Società (es: postali per convocazione assemblee, fitto locali, cancelleria minuta, rimborsi spese agli amministratori, etc…).
Il rapporto mutualistico è diretta conseguenza della prenotazione dell’alloggio e, pertanto, ha natura corrispettiva, impegnando da un lato la Cooperativa alla realizzazione dell’alloggio e dall’altro il socio a versare il prezzo dell’assegnazione dell’immobile prenotato.
Nel caso di recesso anticipato, cioè senza ricevere il trasferimento dell’alloggio, il socio ha diritto al rimborso di tutte le somme versate a titolo di anticipazione del prezzo dell’assegnazione dell’immobile, ivi comprese quelle attinenti all’acquisto del terreno e ai relativi oneri fiscali (IMU etc.).
Il socio receduto, non ha diritto al rimborso delle spese versate per la copertura dei costi generali di amministrazione, sostenuti dalla Cooperativa sino all’accoglimento della domanda di recesso.
La quota di capitale sociale va restituita al netto di eventuali perdite subite nel corso della vita sociale e sempre che le perdite medesime siano state coperte mediante l’utilizzo del capitale medesimo.