Quesito del 20/09/2015

Cooperativa Edilizia a contributo statale fondata nel 1960, fabbricato sociale realizzato, alloggi consegnati e assegnati ai 12 soci con effetto 01/01/1968, mutuo 35ennale estinto col 31/12/2002.
A cagione di 4 soci sobillatori sono sorti contenziosi e gestione commissariale dal 10/12/1990 tuttora in corso. Il mio alloggio non è stato ancora trasferito in proprietà a seguito di nulla osta al mutuo edilizio individuale richiesto mediante adempimento versamento di £. 450.000 in più del richiesto ma inspiegabilmente negato di fatto a dicembre 1992 – gennaio 1993.
Cortesemente si chiede:
1) Se il Ministero ex LL.PP. ora delle Infrastrutture conservi ancora la titolarità della vigilanza ex art. 125 TU 1165/938 pure col documentato riscatto definitivo del mutuo da circa 13 anni.
2) Se, avendo riscattato per intero il mutuo, è maturato il mio diritto alla proprietà dell’alloggio cooperativo.

Risposta al quesito:
Il nulla osta deve essere rilasciato dall’Ente che ha erogato il finanziamento pubblico (ma nel caso di specie occorrerebbe conoscere il motivo del diniego nel 1992), indipendentemente dall’avvenuta estinzione del mutuo.
Se non sussistono motivi ostativi (requisiti soggettivi: reddito, impossidenza etc.) il diritto è maturato, ma occorre farlo valere.