Se un socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa perde la capacità di intendere e di volere, quali sono gli obblighi della cooperativa e quali quelli dei familiari del socio?
Risposta al quesito:
Il socio di Cooperativa edilizia unitamente al rapporto sociale instaura il rapporto mutualistico, quest’ultimo avente ad oggetto lo scambio economico con cui si realizza l’assegnazione dell’alloggio a fronte del pagamento del prezzo.
Se in capo al socio sopraggiunge lo stato di incapacità di intendere e volere, ex lege sono previsti i mezzi di tutela dei diritti e delle aspettative a contenuto economico in favore del socio medesimo.
In particolare i familiari del socio devono chiedere al Tribunale l’interdizione e la nomina di un curatore che esegue tutte le operazioni necessarie per salvaguardare il patrimonio dell’interdetto.
E’ ovvio che il curatore otterrà l’autorizzazione al mantenimento della qualità di socio e alla conseguente assegnazione dell’alloggio nel di lui favore, solamente se il patrimonio dell’interdetto consente il raggiungimento dell’obbiettivo, di cui occorre provare la convenienza.