Quesito del 27/04/2016

Se l’attuale Cda della mia cooperativa su ordine del presidente del collegio arbitrale sospende l’efficacia esecutiva delle delibere assunta in data 29/06/2015 (data in qui viene eletto come Cda) possono appellarsi alla prorogatio per convocare l’assemblea ordinaria d’approvazione bilancio per l’anno in corso se il vecchio Cda è costituito in parte, due su tre, attualmente in carica?

Risposta al quesito:
A seguito del provvedimento giudiziale (nel caso di specie il Collegio Arbitrale) che sospende l’efficacia della delibera di elezione dei componenti il CDA, questi ultimi sono privi di qualunque potere e ,quindi, non è ipotizzabile alcuna “prorogatio”, in quanto ciò che non esiste non può essere prorogato.
Nel caso di specie, viceversa, rivivifica il potere degli amministratori cessati, i quali hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Se gli amministratori sono rimasti in due, per le dimissioni di uno di loro, in tal caso devono cooptare il terzo che resta in carica sino alla prossima assemblea per il rinnovo delle cariche.
Se l’approvazione del bilancio appare urgente e improrogabile per motivi di interesse sociale, gli amministratori prorogati possono eccezionalmente convocare l’assemblea anche per l’approvazione, ma in tal caso devono condividere l’assetto del bilancio medesimo e assumere le relative responsabilità.