Quesito del 29/04/2016

Sono socio di una cooperativa inizialmente a proprietà indivisa e successivamente trasformata in coop a proprietà divisa, che gode del contributo a fondo perduto della legge 492/75 (in realtà mai ricevuto), esclusivamente per appartenenti alle forze armate.
Sono attualmente assegnatario di un alloggio dal 2009.
Volevo chiedere se era possibile cedere la mia quota a mia figlia, non appartenente alle forze armate, rinunciando pertanto al contributo citato.
Lo statuto della cooperativa, a riguardo cita: “In caso di finanziamento della legge 492/75, il socio deve appartenere esclusivamente alle forze armate e/o di Polizia e/o ai corpi militari…”.
Però cita anche che: “Scopo della società è la costruzione senza fini di lucro di case popolari ed economiche a proprietà indivisa da concedere ad uso esclusivo a soci aventi i requisiti stabiliti dalla legge sull’edilizia economica e popolare”.
Dal momento che mia figlia avrebbe tali requisiti, mi chiedevo se potesse comunque acquisire la mia quota, perdendo il diritto al contributo, oppure no. 

Risposta al quesito:
Nel caso di specie è teoricamente possibile il subentro della figlia del socio, ma praticamente una tale evenienza trova dei limiti burocratici che ne rendono difficoltosa l’attuazione.
Occorre, infatti, che:
a) La Cooperativa, non più a finanziamento pubblico relativamente al caso particolare, dia il consenso al subentro;
b) L’Ente finanziatore emetta provvedimento correttivo del decreto di finanziamento, sottraendo l’alloggio per il quale si è verificata la rinuncia;
c) L’Istituto mutuante stipuli un atto correttivo del mutuo concesso e determinativo della riduzione dell’ipoteca ( con costi aggiuntivi, posto che si tratta di atto pubblico);
E’, comunque, necessario verificare preventivamente l’atto di convenzione con il Comune concessionario dell’area, in quanto se tale atto prevede l’assegnazione degli alloggi esclusivamente ai soggetti appartenenti alle Forze Dell’Ordine, in tal caso ci sarebbe un ostacolo in più, in quanto occorrerebbe ottenere un provvedimento amministrativo di deroga e, quindi, una nuova Convenzione in appendice alla prima.