Quesito del 06/05/2016

Sono la coniuge di un militare socio di una Cooperativa Edilizia tra appartenenti alle FF.AA. e/o Polizia, a finanziamento INPDAP (già estinto), proprietaria del terreno e che, avendo raggiunto i propri scopi sociali ha ottenuto anche il N.O. da parte del MIT per lo scioglimento societario.
Tra l’altro abbiamo ottenuto anche provveduto alla modifica statutario da “indivisa” ad “individuale” e quindi abbiamo potuto procedere al rogito per l’assegnazione in via definitiva, tramite atto notarile, della proprietà dalla Cooperativa ai singoli Soci “assegnatari”.
Durante i preparativi per tale rogito, vigendo in regime di “separazione dei beni” con il mio coniuge, questi provvedeva ad esprimere ufficialmente, al Notaio, il proprio libero desiderio di voler cointestare l’appartamento in parti eguali con la sottoscritta.
Purtroppo, al momento della stipula dell’atto, presso lo studio del Notaio, questi negava tale possibilità adducendo che la Cooperativa non può effettuare, in caso di “separazione dei beni tra i coniugi” la vendita a persone diverse dall’assegnatario. Tale possibilità è invece “automatica” per i coniugi che vigono in regime di “comunione dei beni”.
Successivamente alla stipula dell’atto di proprietà in “esclusiva” a mio marito, venivamo a conoscenza da colleghi di mio marito, anch’essi militari e soci assegnatari in cooperative come la nostra, che a loro tale possibilità era stata accolta e regolarmente ufficializzata nell’atto. Infatti a detta dei loro Notai, per ottenere la cointestazione di un bene, una volta optata per il regime di separazione, bastava dichiarare esplicitamente all’atto di acquisito tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.
Della cosa informavamo lo stesso nostro Notaio il quale rimaneva nella sua posizione/interpretazione nonostante gli avessimo portato copia dei passaggi di proprietà effettuati da altri. Facevamo notare, inoltre, che già in fase di “ingresso” in Cooperativa, il richiedente doveva “dichiarare” che nè lui nè altri appartenenti al proprio “nucleo familiare” erano proprietari di altre abitazioni o soci in altre cooperative nella stessa località.
Che senso avrebbe allora tale dichiarazione? A questo punto, visto che anche lo stesso art. 215 c.c. “Separazione dei beni” cita “I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio”, quindi con una chiara “possibilità” di scelta data ai coniugi a poter decidere l’esatto opposto, ossia di convenire alla condivisione di un bene, ed il TU 1165/1938 non prevede alcun espresso diniego a tale possibilità, le porgo il mio quesito:
Esiste un divieto “di legge” che precluda esplicitamente tale possibilità? In particolare, posso agire contro il Notaio, rivolgendomi al Notariato di Roma diffidandola per “incapacità” visto che, atti alla mano, altri suoi colleghi hanno ottenuto quanto richiesto senza opposizioni “interpretative”? Come devo comportarmi per ottenere quello, che a mio parere, è un mio diritto del singolo ma anche familiare?

Risposta al quesito:
Il notaio ha ritenuto che l’opzione di acquisto in comunione di un bene, permanendo il regime di separazione, impedisse l’assegnazione in quota al coniuge in quanto non socio della Cooperativa.
La predetta impostazione concettuale del notaio si basa sulla convinzione che il regime patrimoniale dei coniugi possa essere o di comunione dei beni ovvero di separazione dei beni.
Si ritiene, viceversa, che il Codice Civile regoli il predetto regime configurando tutte le diverse ipotesi, ivi compresa quella inerente alla scelta manifestata dai coniugi in un determinato momento.
D’altra parte, nella vigente normativa sull’edilizia cooperativa non esiste alcun ostacolo all’applicazione della succitata regola e, pertanto deve ritenersi valido l’atto di assegnazione eseguito in favore di entrambi i coniugi, i quali scelgano la comunione sul singolo bene.
Quanto alla ipotizzata azione di responsabilità contro il notaio, non sembra ci siano i presupposti, in  quanto il socio avrebbe potuto rivolgersi ad altri notai di cui conosceva la disponibilità all’esecuzione dell’atto.