Quesito del 26/05/2016

Sono da poco presidente di una coop. edilizia a proprietà divisa, succeduto ad un periodo di commissariamento (circa 2 anni e 1/2).
La cooperativa ha già da tempo (più di 10 anni) assegnato tutti gli alloggi realizzati e gran parte dei soci hanno presentato istanze di recesso accettate dal CdA. Ho ereditato solo la questione dei box, su 47 39 già prenotati da soci e quasi da tutti integralmente saldati dal 1998 al 2002. Gli stessi box non sono stati ultimati dall’impresa e per l’assegnazione definitiva ne occorre il completamento. Gli stessi soci, però, ne hanno avuto il godimento fino a settembre 2013 quando l’ex Commissario ne chiuse l’accesso per motivi di sicurezza.
Lo stesso Commissario decise per una rivalutazione del prezzo dei box, chiedendo ai soci prenotatari cifre esorbitanti, di fatto mai ottenute, per far fronte al costo dei lavori.
Io ora vorrei cambiare metodo e cioè:
– dare per buono il prezzo già a suo tempo pattuito e saldato;
– chiedere eventuali differenze ancora dovute su quel prezzo, maggiorate degli interessi legali;
– chiedere la partecipazione al costo dei lavori rapportandolo ai mq. di ciascun box. In tal senso vorrei alla prossima assemblea di approvazione del bilancio 2015 aggiungere all’o.d.g. l’approvazione di tali criteri.
Chiedo: è legittimo? L’approvazione dell’assemblea è vincolante per tutti i prenotatari?
A qualche socio prenotatario del box che ha fatto istanza di recesso chiedendo indietro quanto versato, è stato obiettato che ne aveva goduto per lungo tempo (anche più di 10 anni) e che il costo del godimento superava l’importo versato. E’ giusto anche questo?

Risposta al quesito:
La Cooperativa può richiedere al socio assegnatario il prezzo del box in ragione di tutti i costi necessari per la relativa realizzazione, come risultanti dai bilanci sociali.
L’Assemblea può approvare i criteri di individuazione dei predetti costi ed eventualmente di stima, così vincolando tutti i soci ai relativi versamenti, a meno che il deliberato venga opposto e l’esecutività dello stesso venga sospesa con provvedimento del giudice.
Se il box era fruibile ed è stato detenuto dal socio, che ne ha goduto l’uso, in tal caso la Cooperativa può pretendere il corrispettivo per il godimento.
Nel caso di specie, tuttavia, desta qualche perplessità lo stato costruttivo dell’immobile che potrebbe escludere la possibilità del godimento pieno.