Quesito del 29/05/2016

Sono socio di una cooperativa edilizia dal 1994. Questa cooperativa avrebbe dovuto costruire 24 villette bifamiliari tra cui la mia.
Abbiamo pagato a suo tempo tramite rogito notarile la parte per il lotto di pertinenza ed in seguito negli anni tutte le varie spese che annualmente ci competevano in seguito ai bilanci risultanti. Alcune case sono state costruite ed assegnate ai soci, altre non sono state terminate ed alcune tra cui la mia non sono mai state iniziate nonostante alcuni solleciti anche con raccomandate al presidente della cooperativa.
Ora ho saputo tramite stampa, che la cooperativa è fallita e le case non terminate ed i terreni ancora liberi da costruzione sono stati pignorati nel mese di dicembre 2015. L’asta di tentata vendita avverrà nel mese di luglio 2016.
Ora il quesito è il seguente:
Possiamo cercare di non perdere il lotto di terreno e le somme di denaro pagate alla cooperativa? Potremmo avere qualche diritto sulla vicenda?
Dalla cooperativa non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dello stato di sofferenza. Come dobbiamo muoverci?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare se la Cooperative è stata dichiarata fallita ovvero è in Liquidazione Coatta Amministrativa.
Entrambe le procedure concorsuali, pur con alcune diversità, sono regolate dalla Legge Fallimentare (R.D. 265/42), le cui norme impongono la parità di condizione dei creditori.
In forza di quanto precede i soci concorrono alla distribuzione dell’attivo unitamente a tutti gli altri creditori, restando postergati rispetto  ai creditori privilegiati (ad es. crediti ipotecari).
I soci che intendono tutelare i propri diritti devono essere assistiti da professionisti altamente qualificati sia in relazione allo svolgimento della procedura concorsuale, sia in relazione all’eventuale azione da intraprendere in sede penale nei confronti degli ex amministratori per ottenere il risarcimento dei danni.