Quesito del 16/06/2016

Facciamo parte di una cooperativa edilizia divisa, a novembre ho effettuato regolare rogito per acquisto appartamento come la maggior parte dei 30 soci. 2 appartamenti sono rimasti invenduti e la cooperativa ha al momento debiti sia verso i tecnici che verso la banca.
In caso di fallimento della cooperativa è possibile che siano intaccati gli appartamenti già venduti con regolare atto? Eventuali creditori possono attaccare solo i beni rimasti in carico alla cooperativa e quindi invenduti o anche sugli altri?

Risposta al quesito:
Se l’assegnazione è avvenuta con atto pubblico validamente stipulato a fronte del prezzo di costo , come risultante dalla contabilità sociale, gli assegnatari non hanno nulla da temere né dai creditori sociali, né dall’eventuale Commissario Liquidatore della Cooperativa.
Non sussistono, infatti, i presupposti di diritto per potere procedere alla revocatoria.
I soci, tuttavia, potrebbero avere eventuali obblighi di versamenti sociali previsti nell’atto pubblico come riserva di prezzo ovvero approvati con verbali dell’assemblea validamente assunti.
In tal caso, il Commissario Liquidatore potrebbe agire per il recupero coattivo.