Quesito del 29/07/2016

Ho dato recesso in data 13.10.2015 dalla Coop edilizia a responsabilità limitata alla quale ero iscritto per l’assegnazione di un alloggio. Parte dei fondi erano della Regione Lazio. Avrei dovuto ricevere quanto versato non appena l’alloggio a me assegnato fosse stato riassegnato.
Nonostante sia avvenuto ciò ed i nuovi assegnatari abbiano versato la loro quota, non mi è stato restituito nulla, prendono tempo e promettono piccole somme in attesa di nuovi futuri incassi da parte della Cooperativa. Temo di poter perdere quanto versato o anche solo una sua parte.
Come devo comportarmi per riavere i miei soldi? Temo che possano ricorrere a cavilli legali per cui esentarsi dalla restituzione di quanto versato. Come posso tutelarmi?

Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato dallo Statuto sociale e dal Codice Civile (artt. 2532 e 2535) e per le Cooperative edilizie con finanziamento pubblico dalle leggi speciali.
In generale si può dire che il socio deve richiedere espressamente il rimborso di quanto versato, che gli spetta integralmente per la parte inerente alle anticipazioni sul costo di costruzione dell’alloggio.
Per le spese generali e per l’eventuale “tassa di ammissione” la Cooperativa ha diritto a trattenere i relativi importi.
In ordine ai tempi del rimborso, occorre verificare se lo Statuto preveda termini specifici (ad esempio sei mesi dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il recesso; in tal caso la Cooperativa sarebbe ancora in regola).
Superati i termini statutari  senza alcun riscontro, al socio receduto non resta che agire sollecitamente in sede giudiziaria, al fine di ottenere il rimborso di quanto vantato a credito verso la Cooperativa.