Nel 1974 divengo Socio di una Cooperativa Edilizia a.r.l a proprietà indivisa (legge 865/71). Nell’ottobre del 1976 il CDA assegna, con regolare delibera, ai singoli soci i singoli appartamenti. Per insolvenza amministrativa, Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 25 febbraio 2008, emana, nei confronti della Cooperativa, un Decreto di liquidazione coatta amministrativa. Liquidazione che a tutt’oggi il Commissario liquidatore non ha portato a termine.
Il Commissario non ha da soddisfare alcun creditore in quanto la Cooperativa non ha debiti di sorta. I Soci, anzi, dispongono di un attivo piuttosto consistente in previsione di dover soddisfare la parcella del Liquidatore e di acquisire il terreno dal Comune.
La sensazione è che il Liquidatore non abbia le idee chiare su come uscirne, né sembra, a livello Ministeriale, sappiano dare precise direttive.
Risposta al quesito:
La Liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale a prevalente controllo dell’Ente Pubblico di Vigilanza sulla Cooperativa ( nel caso di specie il MISE), i cui provvedimenti sono soggetti alla Giustizia Amministrativa (TAR, Consiglio di Stato, etc…).
Restano, tuttavia, ferme le tutele giurisdizionali innanzi al Giudice Ordinario, nel caso di lesione di diritti soggettivi dei creditori, siano essi soci che terzi.
Nel caso di specie, pertanto, occorre preliminarmente individuare quali siano le cause del notevole ritardo nelle operazioni di liquidazione, ciò al fine di potere formulare adeguatamente le strategie di tutela dei diritti (con ricorso al Giudice Ordinario) ovvero degli interessi legittimi (con ricorso al Giudice Amministrativo) dei soci.
In ogni caso, prima di dare corso a qualunque azione giurisdizionale, sarebbe opportuno mettere in mora il MISE con un atto specifico, contenente i rilievi sull’attività commissariale, la richiesta di sostituzione del Commissario nominato e la specificazione dei percorsi solutori per la chiusura tempestiva e regolare della procedura, come richiesto dalla Legge.