Sono socio di una coop. edilizia, a breve dovremmo fare gli atti di compravendita delle case con relativo frazionamento e accollo.
Il Presidente della cooperativa afferma che il Notaio può stipulare gli atti di compravendita con suddivisione del mutuo fondiario e relativo accollo, e poi comunicarlo alla banca, senza il consenso della stessa.
Tutto questo è possibile?
Risposta al quesito:
Il frazionamento del mutuo e dell’ipoteca gravante sugli alloggi è atto contrattuale, sicché deve essere consentito dalla Banca mutuante (ciò anche a termini del contratto di mutuo).
L’art.39 TUB, tuttavia, obbliga la Banca al frazionamento, allorquando gli alloggi sono ultimati e catastati, ma, in caso di rifiuto dell’Istituto di credito resta pur sempre necessario un provvedimento del Presidente del Tribunale che ordina il frazionamento coattivo mediante l’ausilio di un notaio all’uopo nominato.
Il notaio può rogitare gli atti anche senza la partecipazione della Banca, ma in tal caso l’accollo del mutuo da parte dei soci è di tipo interno, sicché resta la responsabilità solidale di ciascun assegnatario, il quale garantisce per l’intero.
Conclusivamente, nel caso prospettato, senza il provvedimento del Giudice, il rogito del notaio non risolve la problematica della responsabilità di ciascun assegnatario per l’ipoteca che resta indivisa.