Quesito del 04/10/2017

Buongiorno avvocato, vorrei sottoporLe un quesito e spero possa aiutarmi.
In data 10 giugno 2009 io e mio marito, dal quale mi sono separata in data 18/04/2011, abbiamo ricevuto in assegnazione n. 2 alloggi da una cooperativa edilizia soggetta alla normativa 492/75. Il 22.02.2012 a seguito di un esposto anonimo presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mirato ad evidenziare più irregolarità nella gestione degli alloggi da parte degli assegnatari, mi veniva suggerito dalla cooperativa di dare le dimissioni con riconsegna della quota e delle chiavi, in quanto è previsto dalla legge che sebbene io e mio marito fossimo entrambi appartenenti alle forze dell’ordine, soltanto un coniuge poteva avere una quota in cooperativa.
Rassegnavo così le mie dimissioni, riconsegnando le chiavi nell’ottobre 2013, e pur avendo messo in vendita la quota per rientrare delle spese da me sostenute, la stessa, purtroppo è rimasta invenduta. Essendo la cooperativa impossibilitata a liquidarmi la quota e non potendo per mancanza di soldi acquistare un altro appartamento in cui stare con i miei figli a seguito della separazione, ho presentato domanda di reingresso in cooperativa il 21 dicembre del 2016, regolarmente accettata con verbale di ammissione a socio da parte dell’amministratore unico e con nuovo verbale di assegnazione del medesimo alloggio e consegna chiavi.
Il 14 marzo 2017 la cooperativa edilizia presentava per mio conto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta del nulla osta M.E.I. ai sensi dell’ art. 9, legge 30 aprile 1999 n. 136 per attuare il passaggio da proprietà indivisa a proprietà individuale, precisando che gli altri 15 alloggi lo hanno già ottenuto da tempo. Tale richiesta veniva respinta dal Ministero perchè, pur avendo presentato la dichiarazione sostitutiva in atto di notorietà relativa alla nuova composizione del mio nucleo familiare da cui si evince la presenza dei miei figli oltre la sottoscritta, la risposta è stata che la mia istanza non può essere presa in considerazione perché già nel giugno 2009, non avevo i requisiti richiesti dal T.U. 1165/38 e la mia situazione, dal 2009 ad oggi, non risulta variata.
In considerazione di ciò, il 26 luglio 2017 ho presentato una integrazione alla domanda, allegando l’omologa di separazione e specificando che attualmente la situazione è cambiata, poichè a seguito della separazione avvenuta in data 18.04.2011, il mio nucleo familiare è cambiato. L’ultima risposta del Ministero, datata 11.09. 2017, ribadisce che essendo la separazione successiva alla consegna dell’alloggio avvenuta nel 2009, la mia richiesta non può essere presa in considerazione.
Alla luce di quanto esposto, chiedo se si possano ravvisare i presupposti per un ricorso alla mancata concessione di questo beneficio, dal momento che non è chiaro il motivo per il quale il Ministero si ostini a prendere in considerazione il primo verbale di assegnazione dell’alloggio datato 10.06.2009 che risulta, a mio avviso invalidato dalla mia richiesta di dimissioni del 2013, anzichè l’ultimo verbale di assegnazione dell’alloggio datato 13.02.2017, successivo alle mie dimissioni e al mio reingresso in cooperativa.

Risposta al quesito:
La norma prevede che il beneficio del finanziamento pubblico possa essere fruito una sola volta e, pertanto, si deve presumere che, nel caso di specie, il Ministero neghi il nulla osta in ragione della precedente fruizione, comunque, già avvenuta in costanza di matrimonio (nucleo familiare beneficiario).
Concretamente, la soluzione possibile può essere alternativa: richiedere alla Cooperativa il rimborso delle anticipazioni eseguite ovvero predisporre il subentro di altro soggetto (ad es. figlio) avente diritto.