Quesito del 05/10/2017

Facevo parte di una coop edilizia a proprietà indivisa, con contributo Regione Lazio a fondo perduto, con patto di futura vendita passati otto anni. Io nel 2011 ho dato le dimissioni, perché la gestione della coop era molto sospetta, il presidente della coop, dopo due mesi mi dice (con lettera) che non mi può liquidare, finché non trova un nuovo socio.
Allora nello statuto non c’è nessun articolo che prevede per la liquidazione del socio uscente, l’ingresso di un nuovo socio, dice soltanto che le quote del socio uscente, vengono liquidate dopo 180 giorni dall’ultimo bilancio.
Io intanto per due anni ho continuato a pagare il mutuo finché non ho perso il lavoro, il presidente ha accettato le mie dimissioni a ottobre 2015, dopo due mesi è arrivata la seconda trance del contributo regionale, nonostante avesse i soldi ancora mi deve ancora liquidare, ed è strano che mi espelle dalla coop, quando era ormai sicuro dell’arrivo del contributo, e senza aver trovato un nuovo socio.
Ad oggi la banca che ha erogato il mutuo alla coop, intestandolo alla coop, mi minaccia di iscrivermi nel registro dei cattivi pagatori, se non pago le rate del mutuo, all’epoca firmai una fideiussione, è normale?

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie constano di due rapporti , uno sociale e l’altro mutualistico. Nel caso di risoluzione di entrambi i rapporti (per recesso, esclusione, etc) le predette Società sono obbligate al socio per intero le anticipazioni effettuate dallo stesso in conto costruzione; mentre le somme versate in relazione al rapporto sociale vengono versate al netto delle perdite subite negli esercizi in cui era vigente il rapporto sociale.
Ciò posto, queste ultime somme scontano i termini di rimborso della “quota sociale” (180 gg dall’approvazione del bilancio pertinente), mentre le prime (anticipazioni in conto costruzione) costituiscono un normale diritto di credito, da ritenersi immediatamente esigibile nel caso dell’accoglimento del recesso da parte del CDA.
La problematica della mancanza del socio subentrante riguarda la Cooperativa e non può incidere sul diritto al rimborso spettante al socio receduto.
Permanendo l’inadempienza della Cooperativa, il socio receduto può tutelarsi innanzi al Tribunale competente per ottenere il riconoscimento del suo diritto, oltre al risarcimento del danno.
In ordine alla fideiussione prestata alla Banca, sarebbe necessario esaminare il relativo contratto per comprendere a che titolo è stata prestata la garanzia e con quale dichiarata finalità.
Se, infatti, la garanzia è stata prestata in riferimento al rapporto sociale e in favore della prestazione dovuta dalla Cooperativa, considerato che esso rapporto si è estinto, anche la garanzia deve ritenersi cessata in ragione della risoluzione del rapporto principale.
In tal senso la Banca deve essere messa in mora e, nel caso in cui dovesse far valere la pretesa, il fideiussore può tutelarsi in sede risarcitoria.