Sono socio di una coop. di 90 alloggi su Roma che percepisce di contributo provvisorio pari a circa lo 0,5% rispetto al 4% stabilito sull’intero costo ammesso a contributo.
Dal 2009 tutti i soci si fanno carico di intero ammortamento del mutuo e ogni anno il MEF a nostra richiesta di integrazione del contributo erariale risponde per iscritto sull’impossibilità di procedere a integrazione per mancanza fondi.
La mia domanda è se la P.A. può disattendere una norma di legge creando anche iniquità (considerato che altre coop. simili sono ammesse a intero contributo) giustificandola con mancanza fondi e quale azione si può intentare per la tutela dei nostri diritti?
Risposta al quesito:
Normalmente il rapporto attinente il contributo agevolato viene intrattenuto tra l’Ente che ha concesso l’agevolazione e l’Istituto Bancario con cui la Cooperativa ha stipulato il contratto di mutuo. Anche se la Banca si tutela riversando i ritardati pagamenti del contributo sulla Cooperativa mutuataria, è bene esaminare il contratto di mutuo per verificare l’effettiva sussistenza dell’obbligo di garanzia in ordine alle erogazioni da parte dell’Ente pubblico.
Ciò posto, se sussiste l’inadempienza dell’Ente rispetto alla connessione, la Cooperativa può tutelarsi innanzi alla Giustizia Amministrativa chiedendo anche il risarcimento del danno.