Il quesito è il seguente: Tizio molti anni fa ha ottenuto in provincia di Taranto un alloggio a proprietà indivisa con riconoscimento di un contributo semestrale. Lo stesso ha abitato lì sino al febbraio 1992 per poi farvi ritorno nel dicembre 1998, circa sei anni e mezzo dopo. Nel 2015 riceve una nota da parte della Regione Puglia con la quale si intima il recupero della contribuzione dal 1992 sino all’estinzione del mutuo in quanto il diritto alla contribuzione stessa è cessato al momento dell’inadempienza dell’abbandono dell’alloggio sociale.
Possono chiederne la restituzione?
L’abbandono dell’alloggio e il successivo rientro costituisce inadempienza tale da far perdere il diritto al contributo anche una volta rientrato?
Il diritto a chiedere la restituzione non è a prescrizione decennale?
Risposta al quesito:
Da quanto enunciato si può comprendere che la Regione Puglia ha revocato il contributo pubblico in ragione della presunta mancanza del requisito essenziale della residenza nell’alloggio da parte dell’assegnatario. Occorrerebbe, però, approfondire se l’allontanamento dall’alloggio si possa effettivamente considerare rinuncia alla residenza ovvero se esso sia stato dettato da momentanee esigenze familiari o di lavoro.
Per quanto riguarda la prescrizione inerente alla restituzione del contributo percepito, essa è decennale e decorre dalla estinzione del mutuo e dalla conseguente cessazione del contributo.