Cooperativa in crisi e con poco lavoro ha invitato un dipendente amministrativo a svolgere un lavoro di responsabile banconiere, ma con stesso inquadramento e retribuzione (lavoro che svolgeva prima dell’ assunzione da noi) nell’unica attività rimasta ma a 70 km dalla sede legale. Nessuno di noi lavora in sede!
Si rifiuta e viene licenziato. Con ricorso il Giudice ci condanna per demansionamento e licenziamento ritorsivo (abbiamo fatto appello). Viene riammesso per ordine del Tribunale con la vecchia mansione, ma lui non rientra optando per 15 mensilità più 12, più tutti gli stipendi dal licenziamento al reintegro.
La sua scelta ora comporta il licenziamento e l’esclusione da socio e lui ora vuole comunque accedere al controllo di tutti i documenti della Cooperativa, bilanci, fatture, libri sociali, c/c, e ogni documento esistente compreso la posta per trovare appigli e promuovere azione di responsabilità contro l’ amministratore per dispetto.
Ha tale diritto anche se ora viene licenziato e escluso da socio? Che tempo ha di controllo e di cosa?
Risposta al quesito:
Alle Cooperative sono normalmente applicabili le norme sulle SPA (in quanto compatibili), ma lo Statuto può prevedere l’applicazione delle norme sulle SRL se ricorrono i presupposti di dimensione.
Ne primo caso i “controlli” sono affidati al Collegio sindacale ovvero al Revisore esterno e i soci hanno limitati poteri di accesso (libro soci, libro assemblee); nel secondo caso i soci hanno facoltà di accesso anche alle informazioni contabili.
Nel caso di specie, quindi, occorre verificare la tipologia della Società al fine di valutare i diritti del socio.
In ogni caso, il socio escluso può agire con azione di responsabilità individuale qualora ci siano i presupposti del danno diretto inferto dall’attività illecita degli amministratori.
In tale ipotesi, l’accesso sarebbe consentito al tecnico nominato dal Tribunale, limitatamente all’accertamento dei fatti e delle circostanze inerenti il predetto danno.
Il danno di cui si tratta riguarda, comunque, l’attività e il rapporto sociale e non si identifica con il danno del rapporto mutualistico, accertabile e valutabile in base alle norme giuslavoristiche.
Appare utile rammentare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente confermato il principio secondo cui la mancata impugnativa della delibera di esclusione, da parte del socio lavoratore, rende definitivo lo scioglimento del rapporto lavorativo (fatto salvo l’eventuale risarcimento).
A tal proposito si segnala l’approfondimento sul tema, all’interno della pagina del sito dedicata al diritto del lavoro.