Quesito del 07/12/2017

Sono socio di una cooperativa edilizia che ha realizzato 12 alloggi di cui 6 ubicati a piano terra con ingressi indipendenti e 6 dislocati su piani secondo e terzo.
Per sanare degli abusi edilizi realizzati nel corso degli anni, non avendo mai ottenuto l’agibilità, il Comune ha imposto l’installazione dell’ascensore.
Il consiglio di amministrazione ha proposto la ripartizione delle spese secondo le tabelle millesimali comportanti, su un importo di euro 28.000, 300 euro per i 6 soci degli alloggi dislocati a piano terra e circa 4.500 per i restanti soci (cifre approssimative) per evidenziare la differenza notevole della ripartizione.
Lo scrivente sostiene, invece, che la suddetta ripartizione deve essere effettuata in parti uguali, visto che trattasi di una sanatoria.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie vige il principio della parità di trattamento dei soci, sicché ciascuno di loro deve versare il corrispettivo in proporzione alla prestazione mutualistica ricevuta, in modo che nessuno abbia un vantaggio economico a discapito di altri.
Nel caso di specie, il CdA ha proposto la ripartizione delle spese di installazione degli ascensori in conformità alle tabelle millesimali, che dovrebbero rispettare della destinazione d’uso del bene e del maggiore vantaggio di alcuni fruitori rispetto ad altri.
Se nei fatti, il parametro utilizzato dal CdA rispetta il principio della proporzionalità dei costi all’entità della prestazione mutualistica ricevuta da ciascun socio, in tal caso l’operato degli amministratori sembra corretto.
Il problema della “sanatoria” non appare comprensibile, posto che la prescrizione del Comune nulla toglie e nulla aggiunge alla metodologia di ripartizione dei costi in proporzione alla prestazione effettivamente ricevuta.