Quesito dell’11/12/2017

Sono un socio assegnatario di cooperativa che è in stato di LCA. Il commissario liquidatore chiede che l’immobile che abito (non ho reddito e non ho dove abitare , essendo disoccupato) deve essere rilasciato tra 15 gg perché a suo dire essendo abitato non può essere facilmente venduto all’asta. Premetto pure che una prima volta mi ha chiesto il rilascio, ma mi ha fatto sottoscrivere a verbale che mi impegnavo ad acquistare prima del prossimo accesso e termine per il rilascio, concedendomi tre mesi per trovare la liquidità necessaria per acquistare l’immobile.
Premetto pure che mi ha anche fatto firmare che le somme giá a suo tempo da me versate quale acconto pari a 20.000 euro ed ammesse al passivo del procedimento di liquidazione, al chirografo, non possono essere compensate nel caso di acquisto.
Chiedo se esiste una tutela per l’assegnatario in tali casi, quantomeno per continuare ad abitare l’immobile, e quali azioni posso esperire nel caso in cui a suo tempo non è stata rilasciata la fideiussione per futura costruzione. E, comunque, se esistono ulteriori rimedi.

Risposta al quesito:
Ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare il Liquidatore può sciogliersi dal contratto di prenotazione dell’alloggio; in tal caso il socio diventa creditore vero la Procedura delle somme versate a titolo di anticipazione sul prezzo di assegnazione e perde ogni diritto sull’alloggio.
Nel caso di specie sembra che il Liquidatore, in un primo tempo non si sia sciolto dal contratto e lo abbia integrato con nuove convenzioni inerenti i tempi e le modalità di pagamento del prezzo.
Se il socio non ha rispettato le predette convenzioni, egli stesso non ha alcun titolo per occupare l’alloggio.
Il Liquidatore può dare corso al giudizio ordinario per il rilascio dell’immobile e il risarcimento del danno, ma può anche ottenere un sequestro giudiziario che accelererebbe i tempi dello spossessamento dell’immobile medesimo.