Quesito del 14/12/2017

Sono socio di una cooperativa edilizia. Nel momento in cui sono subentrato l’immobile a me assegnato era parzialmente realizzato e i lavori erano sospesi.
L’impresa, visto che non rispondeva all’invito di riprendere i lavori, venne sostituita da altra società. Al momento della sostituzione venne redatto dalla direzione lavori uno stato di consistenza descrittivo e una liberatoria che venne firmata dall’impresa uscente.
Con la ripresa dei lavori l’impresa edile subentrante rilevò diversi errori costruttivi e difformità rispetto al capitolato. In esito a ciò la direzione lavori ha redatto una relazione con annesse fotografie chiedendo all’impresa uscente di provvedere. Tra le problematiche rilevate vi erano infiltrazioni dal terrazzo e il carotaggio dello stesso evidenziò la mancanza della copertura termica.
Trascorsi più di 90 giorni, dovendo procedere con i lavori e avendo ravvisato tra i vizi la mancata copertura termica del terrazzo ho, a mezzo pec, informato la cooperativa e la direzione lavori che avrei intrapreso a mie spese il rifacimento del solaio e di altre problematiche ritenendo indenne per il momento la cooperativa. Tutti i pagamenti sono stati fatti con bonifico. La cooperativa e la direzione lavori alla mia comunicazione non ha fatto seguire alcuna indicazione. Ad oggi siamo pronti per effettuare i rogiti.
Posso recuperare i costi maggiori da me sopportati. Vi è una responsabilità?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, rilevare che, nel caso di specie vi è certamente la responsabilità dell’impresa originaria , ma anche del Direttore dei Lavori, obbligato a vigilarne l’esecuzione.
Ciò posto, occorre verificare se sussistano anche le responsabilità dell’impresa subentrante, la quale ha accettato l’appalto dopo avere controllato le opere (a tal fine occorre esaminare i contratto di appalto).
Occorre, infine, esaminare il rapporto che si è instaurato tra il socio e la Cooperativa in ordine ai costi dal primo sostenuti; in particolare se i versamenti del socio sono stati eseguiti in favore della Cooperativa, la quale ha gestito i lavori, in tal caso tutti i versamenti devono essere conteggiati nel prezzo e, per la parte ad esso esuberante, vanno rimborsati al socio assegnatario.
I vizi e difetti costruttivi, infatti, devono essere sopportati dalla Cooperativa (intera compagine sociale) la quale si deve tutelare verso i soggetti responsabili (impresa e Direttore dei Lavori).
Se la tutela non è eseguita o non è più eseguibile, dei relativi danni rispondono gli amministratori per la mancata diligenza nell’attuazione del mandato loro conferito.