Sono socio di una società cooperativa edilizia srl in liquidazione. A seguito di sentenza divenuta irrevocabile la società è debitrice nei miei confronti di una somma stabilita dal Tribunale oltre oneri e spese.
Ho inviato al Liquidatore una raccomandata con ricevuta di ritorno con la richiesta della somma in questione, allegando copia della sentenza, e quest’ultimo mi ha riferito verbalmente che non è di sua competenza.
Chiedo cortesemente un Suo autorevole parere.
Risposta al quesito:
La liquidazione delle Cooperative può essere volontaria se deliberata dai soci a seguito del raggiungimento dello scopo sociale, ovvero coatta amministrativa se disposta dall’Ente di Vigilanza per le cause previste dalla legge.
La prima è una procedura di tipo contrattuale, in quanto finalizzata all’estinzione della Società con il consenso dei soci; la seconda è una procedura concorsuale (assimilabile al Fallimento) di natura pubblicistica ed è finalizzata alla estinzione della Società per motivi di ordine pubblico economico.
In entrambe le procedure il Liquidatore deve provvedere alla estinzione di tutte le passività e di tutte le attività sociali, solo che nella prima possono instaurarsi trattative separate con i creditori, ottenendo decurtazione dei crediti in misura diversa a seconda degli accordi; nella seconda la Liquidatela deve rispettare la par condicio creditorum, non potendo attuare trattamenti diversi tra i creditori.
Alla luce di quanto precede non sembra fondata la risposta del Liquidatore, a meno che, in caso di Liquidazione coatta amministrativa, lo stesso volesse significare che l’ammissione al passivo, la gradazione del credito e la distribuzione finale non dipendano dalla sua volontà, bensì dalla legge.
In tal caso, occorre verificare l’operato del Liquidatore nell’ambito della procedura concorsuale.