Quesito del 16/03/2018

Nel luglio 2016 mi è stato assegnato con regolare atto notarile un alloggio in cooperativa (piano PEEP) prenotato dal 2010 e interamente pagato con assegni circolari n.t. e bonifici di volta in volta rilasciati a partire dal 2010.
Per vari motivi ho dovuto dare in affitto tale immobile con regolare contratto registrato a canone concordato rientrando anche nei limiti previsti dalla convenzione con il Comune; non sono proprietaria di altri immobili, sono in regime di divisione di beni con il coniuge che però è proprietario dell’immobile in cui abitiamo sito nello stesso Comune dell’altro.
In caso di fallimento della cooperativa (molto probabilmente a breve) cosa rischio? Il mio atto potrebbe essere revocato (ho riscontrato le risposte a tutti i precedenti quesiti ma non ho trovato un caso simile)?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha goduto di un piano PEEP ciò vuol dire che ha stipulato una convenzione con il Comune assumendo diversi obblighi, tra i quali quelli attinenti ai requisiti dei soci assegnatari e alla gestione degli immobili da parte degli stessi.
Orbene, secondo le norme di legge, gli assegnatari non possono alienare o affittare gli immobili loro assegnati se non dopo che siano trascorsi cinque anni dall’atto di assegnazione; in casi particolari la disposizione può essere derogata, ma occorre una specifica autorizzazione dell’Ente concedente l’area ovvero il contributo pubblico.
Per quanto attiene al regime economico coniugale esso è indifferente ai fini dei requisiti, che debbono essere posseduti da entrambi i coniugi al momento dell’assegnazione (anche il requisito inerente all’impossidenza di alloggio utile nello stesso Comune).
Da quanto precede sembra che il socio non avesse i requisiti al momento dell’assegnazione e, pertanto, in caso di fallimento della Cooperativa, il Liquidatore o il Curatore potrebbero revocare l’atto.