La nostra Cooperativa, appartiene ad un Consorzio il cui oggetto sociale previsto da statuto è quello di realizzare opere di urbanizzazione e quanto altro necessario per una funzionale attuazione del Piano PEEP del Comune di Quarto (NA).
Tali opere sono state realizzate nonchè si è provveduto alla restituzione delle aree al Comune stesso. Il Comitato Esecutivo del Consorzio, non ha ancora proceduto alla messa in liquidazione del Consorzio. Il Consorzio è stato citato dal Comune per una maggiore richiesta del prezzo del terreno.
Si chiede se si possa procedere alla chiusura del Consorzio in considerazione che la causa citata pende sulle singole cooperative consorziate, le quali si sono singolarmente anche costituite in giudizio oltre al Consorzio, e che in caso di soccombenza, sarebbero le stesse ad ottemperare all’eventuale esborso di danaro.
Inoltre se il Comitato Esecutivo debba procedere alla messa in liquidazione del Consorzio, in questo modo si potrebbero evitare delle spese che gravano solo sulle singole cooperative consorziate.
Risposta al quesito:
Mentre la cessione dei crediti è consentita dalla legge anche in assenza del consenso del debitore, per la cessione dei debiti vale il contrario.
Nel caso di specie, pendendo il giudizio per un debito del Consorzio, quest’ultimo potrebbe estinguere la sua obbligazione mediante la cessione, ma a condizione che essa sia accettata dalla controparte creditrice.
A nulla vale il rapporto di garanzia tra il Consorzio e le Cooperative, in quanto l’Ente consortile debitore è dotato di personalità giuridica autonoma, con implicazioni di diverso genere, ivi comprese quelle riguardanti la responsabilità sussidiaria degli amministratori pro tempore.
L’eventuale liquidazione ed estinzione del Consorzio comporterebbe l’estensione della responsabilità al Liquidatore, il quale, se adeguatamente garantito, potrebbe accettare di procedere comunque alla chiusura del Consorzio.
L’alternativa sarebbe quella di una convenzione aggiuntiva e liberatoria con il Comune.