Intanto grazie per la risposta al mio precedente quesito del 07.04.2018, riporto le testuali parole inserite nella Legge regionale in materia di cooperative finanziate dall’Ente locale:
Art. 1. comma a): divieto di cessione in proprietà degli alloggi e obbligo del trasferimento degli stessi al competente Istituto Autonomo per le Case Popolari, in caso di liquidazione o scioglimento della Cooperativa stessa.
E nella convenzione con il Comune:
Art. 13 Divieto: Gli alloggi non potranno essere ceduti dalla Cooperativa ne ai Soci, nè ad altri: in caso di liquidazione o scioglimento della Cooperativa stessa, gli alloggi ed infrastrutture saranno trasferiti all’Ente che sarà individuato in relazioni alle vigenti disposizioni in materia.
A questo punto gli alloggi andranno a finire all’Atc ex Iacp?
Risposta al quesito:
La “liquidazione” di cui alla norma indicata è quella volontaria (per il raggiungimento dello scopo sociale) e non già la Liquidazione Coatta Amministrativa che è un Procedura Concorsuale regolata dall’art. 214 della Legge Fallimentare.
In tale ultimo caso, quindi, il patrimonio attivo della Cooperativa deve essere liquidato (venduto all’asta) secondo le regole del R.D. n. 267/1942 , cioè le norme dettate per il Fallimento.