Quesito del 09/08/2018

Gent.mo avvocato, sono presidente di una Associazione culturale di Lanciano fondata nel 2009 con partita iva, che promuove e gestisce l’attività concertistica di un gruppo musicale classico.
Il gruppo esegue concerti dal vivo in Italia ed all’estero e riceve compensi che dovrebbero andare ai musicisti i quali sono tutti soci dell’associazione.
Da più parti, anche in sede di verifica fiscale, mi è stato detto che i soci non potrebbero essere regolarmente “retribuiti” e che una cooperativa potrebbe essere la forma più idonea al nostro caso, per soddisfare le esigenze sia culturali e divulgative che ci prefiggiamo, che quelle più prettamente lavorative per soci. Inoltre abbiamo sempre più l’esigenza di svolgere attività commerciali, tipo produzioni discografiche che vengono commercializzate in vari modi, sia sotto forma di diritti che di vendita al pubblico. La cooperativa permetterebbe inoltre di accedere a finanziamenti pubblici più consistenti.
Abbiamo preso in considerazione la chiusura dell’associazione ma non tutti gli associati sono d’accordo per ragioni che eventualmente le spiegherò in seguito per evitare di dilungarmi. La trasformazione non sembra possibile o facilmente praticabile. Alcuni associati in realtà si oppongono alla nascita della Cooperativa ed è anche per questo che ho bisogno di avere la certezza che non sia vietato dalla legge,
Il parere di cui ho bisogno riguarda quindi la possibilità legale di costituire una cooperativa composta dagli stessi soci e con la stessa denominazione della associazione, che gestisca quelle attività più propriamente “commerciale” del gruppo stesso e che prevedono una remunerazione dei soci impiegati, lasciando all’associazione culturale (che coesisterebbe almeno per un periodo) le attività più volontaristiche.

Risposta al quesito:
Occorre, intanto, precisare che in generale l’Associazione non può remunerare i propri soci per l’attività svolta, almeno che non si tratti di attività di supporto a quella prevista dallo scopo sociale; in tal caso i soci potrebbero prestare attività lavorativa, restando però del tutto autonoma dal rapporto associativo.
Gli associati che occasionalmente fornirebbero le loro prestazioni lavorative dovrebbero essere assunti come lavoratori dipendenti ovvero instaurare rapporto di lavoro autonomo di tipo professionale (possessori di partita iva).
Delineata, dunque, la problematica del lavoro dipendente /autonomo nell’Associazione, si deve precisare che, in ragione delle prospettazioni enunciate nel quesito, la forma più consona per coordinare lo scopo sociale con il lavoro prestato dai soci è quella prevista dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile, le cui disposizioni riguardano le Società Cooperative a mutualità prevalente.
Nel caso di specie, la Società Cooperativa sarebbe del tipo di “produzione e lavoro” con lo scopo sociale misto, diretto alle finalità sia della diffusione della cultura musicale in genere sia della stabilizzazione lavorativa dei propri soci.
In altri termini, la Cooperativa di neo formazione potrebbe continuare a perseguire le stesse finalità culturali della preesistente Associazione e aggiungere lo scopo di assicurare il lavoro ai propri soci.
L’attività della Cooperativa potrebbe essere quella di organizzare eventi musicali e/o manifestazioni teatrali, nel cui ambito organizzativo assegnare ai propri soci il lavoro da eseguire, preferibilmente in conformità al “Regolamento” preventivamente approvato dall’Assemblea dei soci.
Nell’ambito della predetta attività la Cooperativa remunererebbe i propri soci lavoratori, previa loro regolarizzazione con gli Enti previdenziali.
La Cooperativa, inoltre, potrebbe anche attendere alle attività editoriali, prestare consulenze tecniche, organizzare manifestazioni turistiche, assumere appalti nel settore specifico etc., nonché svolgere qualunque altra attività mobiliare e immobiliare connessa a quelle previste nello scopo sociale.
Per le prestazioni lavorative i soci potrebbero essere inquadrati come lavoratori dipendenti ovvero fornire prestazioni professionali con emissione di fattura.
La vita sociale della Cooperativa è regolata dal codice civile e dalle disposizioni dello Statuto, approvato in sede di costituzione innanzi al notaio che deve rogitare l’atto costitutivo.
La volontà sociale si forma con le deliberazioni dell’Assemblea dei soci, la cui esecuzione è curata dall’Organo esecutivo (Consiglio di amministrazione).
Per quel che attiene ai rapporti tra Associazione e Cooperativa non dovrebbero esserci problemi in quanto si tratta di Enti autonomi, il primo appartenente alla tipologia delle associazioni non riconosciute (cioè giuridicamente prive di autonomia patrimoniale e di personalità autonoma), il secondo appartenente alla tipologia delle Società dotate di personalità giuridica.
I due Enti sarebbero dotati di ragione sociale diversa in quanto quella della Cooperativa deve contenere la specifica dizione “Cooperativa s.p.a.” ovvero “Cooperativa s.r..l.” .
Quelle che precedono sono le risposte di base al quesito, ma posso essere integrate da ulteriori precisazioni a fronte di richieste circostanziate da Voi formulate.