Quesito del 23/10/2018

Mia moglie ha ricevuto una contestazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Mi chiedo se ciò è legale secondo il CCNL delle cooperative sociali o prima ci deve essere una contestazione verbale con spiegazione da parte del lavoratore sui fatti contestati.
Quanti giorni devono passare tra i fatti contestati e la ricezione della lettera di richiamo?

Risposta al quesito:
Il CCNL delle cooperative sociali prevede che i provvedimenti disciplinari comminabili al socio lavoratore debbano essere preceduti dalla dettagliata e tempestiva contestazione, in forma scritta, dell’addebito.
Fa eccezione il richiamo verbale, che è immediatamente applicabile a fronte di violazioni di lieve entità.
Quanto all’arco temporale entro cui il lavoratore può vedersi contestata una condotta, l’orientamento della giurisprudenza è concorde nel ritenere che non vi sia alcun termine univoco, in quanto il requisito dell’immediatezza della contestazione va accertato in base alle specifiche circostanze (natura della violazione, complessità dell’indagine volta ad individuare il responsabile,dimensioni aziendali ecc.).
In ogni caso, tra il ricevimento della notifica della contestazione e l’effettiva irrogazione della sanzione disciplinare (da comunicarsi anch’essa per iscritto) deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore a cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore ha la possibilità di presentare le proprie difese al fine di evitare di subire il provvedimento annunciato.
Qualora le difese siano state tempestivamente presentate ed il lavoratore non riceva, nei dieci giorni successivi, comunicazione scritta della sanzione disciplinare, le difese dovranno ritenersi tacitamente accolte e, pertanto, la sanzione stessa non sarà più comminabile.
Avverso il provvedimento disciplinare, il socio lavoratore potrà tutelarsi in via stragiudiziale,proponendo (anche per il tramite del Sindacato)nel termine di venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, la costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato presso la sede territorialmente competente dell’Ispettorato del lavoro, con conseguente sospensione della sanzione fino alla pronuncia del Collegio.
In alternativa, è esperibile il ricorso innanzi al Tribunale del lavoro, che non sconta alcun termine di decadenza (bisogna, comunque, considerare che, per espressa previsione del CCNL, le sanzioni disciplinari a carico del socio lavoratore, divengono prive di effetto decorsi due anni dall’applicazione).