Quesito dell’08/11/2018

Gentile avvocato, siamo soci di una Cooperativa e siamo stati beneficiari, in virtù della sussistenza di requisiti soggettivi richiesti dalla legge, del Contributo Regionale per la categoria Nuove costruzioni ad erogazioni in conto Capitale, in seguito al decreto 1753 del 2003 pubblicato sul Burc 47 del 06.10.2003.
Tale contributo regionale, come previsto, va decurtato dal prezzo di trasferimento degli alloggi. La Regione ha erogato l’ultimo saldo del contributo, successivamente alla stipula degli atti notarili, effettuati nel 2015. Dunque i soci di codesta Cooperativa si sono trovati ad anticipare le somme, corrisposte a titolo di saldo, attraverso la stipula dei mutui, in un momento invece successivo, dalla Regione Campania.
Successivamente al frazionamento bancario, attraverso una perizia, sono stati revisionati i millesimi degli alloggi e sono emerse delle differenze di prezzo rispetto agli atti notarili. Tali nuovi millesimi sono stati approvati, fanno parte del regolamento condominiale e dunque allegati agli atti notarili. L’assemblea dei soci e il cda quindi decisero che le variazioni economiche degli appartamenti venivano restituite a favore del socio, che aveva pagato di più l’alloggio appena veniva erogato il saldo della Regione Campania, compensando invece la somma a debito con il contributo regionale per il socio che al contrario aveva pagato in meno l’appartamento rispetto ai nuovi millesimi approvati.
In forza della erogazione del saldo del contributo pubblico si chiede se il liquidatore possa procedere a bonificare ai soci, come da verbali di assemblea, la differenza di prezzo approvata per coloro che avevano pagato in più gli appartamenti. Si chiede questo in quanto sono in corso dei contenziosi (uno col costruttore ed uno con il Comune) e dunque il liquidatore non sa se può restituirli.
I soci ritengono, invece, che almeno tale differenza vada erogata, proprio perché è stato riscontrata una differenza di prezzo che i soci hanno pagato in più alla Cooperativa (venditore) e di cui chiedono la restituzione. Inoltre a causa di questo avvenimento, nella cooperativa non tutti i soci sono titolari dello stesso importo beneficiato dalla Regione e, dunque, non vige un principio democratico. I soci vogliono avere tutti lo stesso importo.
Quindi si chiede se il liquidatore possa procedere a:
1. Restituire le somme pagate in più rispetto ai millesimi approvati, come da delibere, e se vadano emesse fatture e note di credito.
2. Fare in modo che i soci siano a pareggio e restituire dunque a mezzo bonifici le differenze ai soci in modo che ciascun singolo socio sia titolare sul conto corrente di una quota del fondo regionale pari ad altro, secondo democrazia, dato che le somme sono uguali per tutti i soci. In questo modo rimarrebbe sul conto corrente della cooperativa un saldo che rappresenta una quota uguale per tutti i soci e che servirebbe alla copertura delle passività eventuali.
3. Si può procedere ad una manleva nei confronti del liquidatore e restituire tutte le somme? Anche perché laddove le passività dovessero riscontrarsi sono sempre i soci a pagare.

Risposta al quesito:
Il quesito pone problematiche che esigono l’adeguato approfondimento con l’esame della documentazione (decreto di finanziamento, bilanci, contratti di assegnazione, deliberati sociali, analisi dei conti etc), sicché in questa sede si può affrontare la complessa tematica esclusivamente per le vie generali.
Occorre, innanzitutto, osservare che nelle Cooperative vige il principio della parità di trattamento dei soci, la cui mancata applicazione costituisce grave inadempienza.
In ragione del predetto principio, dunque, il Liquidatore (si presume volontario) deve pareggiare le condizioni finanziarie dei soci e al contempo creare le condizioni per esonerarsi da responsabilità in caso di dissesto della Società.
Il predetto Liquidatore, quindi, potrebbe indire l’assemblea dei soci enunciando l’obbligo di applicare il predetto principio e richiedendo i versamenti integrativi ai soci obbligati; al contempo dovrebbe creare delle riserve pari alle quote in restituzione agli aventi diritto, mediante richieste di versamenti aggiuntivi a tutti i soci.
Il Liquidatore potrebbe essere manlevato anche dal semplice accollo dei soci con li deliberato sociale.