Quesito del 09/11/2018

La società coop. edilizia a r.l. di cui sono il presidente ha raggiunto lo scopo sociale ma la stessa è stata denunciata dalla ditta cui avevamo dato l’appalto per costruire le case (chiede cinquecento mila euro di differenza rispetto all’ultimo stato di avanzamento in base a delle riserve) per cui siamo andati in giudizio chiedendo la riconvenzionale sulle opere non eseguite a regola d’arte
E’ possibile visto il giudizio in corso liquidarla e poi procedere alla cancellazione della Cooperativa dal Registro delle Imprese?
Un socio può chiedere di uscire dalla società avendo ancora delle pendenze?
Nei bilanci non è mai stato contabilizzato il presunto debito che chiede la ditta, perché a dire del commercialista con le nuove norme non è obbligatorio portare in bilancio somme presunte e non ancora accertate se dovute, questa procedura è esatta?

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato la Cooperativa non può essere liquidata, né estinta in quanto esistono pendenze giudiziarie in ordine alle quali occorre accertare l’effettiva entità dei conseguenti rapporti finanziari.
Qualora la Cooperativa dovesse, comunque, essere estinta a seguito di bilancio finale di liquidazione, il Liquidatore risponderebbe in proprio dei debiti sociali.
I soci, inoltre, risponderebbero verso i creditori terzi nel limiti dei loro debiti nei confronti della Società estinta, nonché di quanto dalla stessa ricevuto nella qualità di soci.
Si può profilare anche l’azione dei creditori (bene assistiti legalmente) verso i soci per l’assegnazione degli immobili per il prezzo inferiore al dovuto.
I debiti incerti non vanno contabilizzati, ma gli amministratori hanno l’obbligo di esporre nella nota integrativa allegata al Bilancio tutte le controversie esistenti ed il loro valore controverso, ciò per rendere il documento contabile trasparente, come richiesto dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.