Quesito dell’09/11/2018

Gent.mo avvocato Cannavò, innanzitutto La ringrazio per aver risposto al mio caso che Le vado a ricordare brevemente: sono socia e prenotataria di un appartamento acquistato nel 2013 in cooperativa di edilizia agevolata. Mi ritrovo ad oggi con 65 mila euro versati e la cooperativa messa in liquidazione in quanto è emerso un debito di oltre 2 milioni di euro verso la Banca che aveva erogato il mutuo alla Coop.
Il Liquidatore e l’avvocato che stanno seguendo la vicenda, hanno proposto un concordato preventivo facendo sottoscrivere ad ogni socio un contratto di rent to buy della validità di 4+4 con la possibilità di riscatto. Questo contratto prevede una quota mensile di affitto di 250 euro che andranno a scalare dall’eventuale mutuo personale di ogni socio, sempre se questo concordato venga approvato in fase giudiziale. Sull’immobile grava un’ipoteca di primo grado!
Dal momento che io non ho ancora sottoscritto il contratto… volevo chiederLe che utilità ha sottoscrivere questo contratto, sebbene già prenotataria dell’immobile. L’avvocato sostiene che con il concordato seguirà la purgazione (non so cosa sia!) dell’ipoteca che ci consentirebbe di andare a rogitare senza vincoli ne ostruzioni di sorta!
Si trova con questo ragionamento? A me sembra inverosimile!

Risposta al quesito:
Sul presupposto che occorre, comunque, verificare il proponendo contratto, quanto prospettato dal Liquidatore appare fondato.
Ed invero, a seguito della sopraggiunta procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 72 della Legge Fallimentare, il Liquidatore può sciogliersi dal contratto pendente, sicché perde ogni valore la prenotazione dell’alloggio, precedentemente eseguita dal socio.
In tale ottica può essere utile per il socio prenotatario aderire al proposto concordato, sul presupposto dell’effettivo obbiettivo finale dell’assegnazione definitiva dell’alloggio.