Quesito dell’11/02/2019

Sarei interessato a ricevere informazione per la costituzione di una cooperativa sociale mirata a persone svantaggiate nell’area nord della provincia di Napoli.

Risposta al quesito:
Il quesito fa riferimento alle cooperative sociali di tipo B, che svolgono attività volte alla formazione ed all’inserimento lavorativo delle “persone svantaggiate” ai sensi della Legge 381/1991.
Con tale ultima definizione si intendono “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni”.
La summenzionata Legge regolatrice della materia stabilisce che le persone svantaggiate “devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa”.
Come specificato dall’INPS, le succitate condizioni personali devono risultare da attestazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione.
Lo stesso INPS ha anche chiarito che la predetta percentuale si riferisce ai soli lavoratori della cooperativa (con posizione previdenziale attiva), restando, quindi, esclusi i soci volontari (i quali, in ogni caso, non possono eccedere la metà della compagine sociale).
L’Istituto di previdenza ha, altresì, precisato che nella base di calcolo non vanno inclusi gli stessi lavoratori svantaggiati (la percentuale del 30% andrà, quindi, applicata non sul totale effettivo dei lavoratori, bensì soltanto su quelli non rientranti nella predetta categoria).
Inoltre, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, il suddetto vincolo numerico è da intendersi come media in un dato arco temporale e non come requisito necessariamente costante. E’ ciascuna Regione, infatti, a poter stabilire il periodo entro cui tale percentuale debba essere eventualmente ricostituita (qualora non sussista la normativa regionale, il periodo non può eccedere i 12 mesi).
Per quanto riguarda la costituzione della società, sono necessari l’atto notarile e l’iscrizione nel Registro delle imprese, nella sezione riservata alle imprese sociali, in quanto le cooperative sociali ed i loro consorzi assumono ex lege la qualifica di impresa sociale.
In ragione di ciò, la recente interpretazione normativa fornita dal MISE ha escluso che le cooperative in questione siano soggette al rispetto dei nuovi requisiti previsti in via generale per ottenere la qualifica di impresa sociale.
Tra i numerosi benefici di cui sono destinatarie le Cooperative sociali, oltre a quelli di natura fiscale (previsti in gran parte nel Codice del Terzo settore), si segnalano anche le agevolazioni contributive a fronte delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori appartenenti alla categoria delle persone svantaggiate.
In particolare, le aliquote contributive sono ridotte del 95% relativamente ai lavoratori detenuti ed internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai condannati ed agli internati ammessi al lavoro all’esterno. Per le altre tipologie di lavoratori svantaggiati, le aliquote sono addirittura azzerate.
Si rileva, infine, che le cooperative in esame possono stipulare convenzioni con enti pubblici anche in deroga alla disciplina in materia di contratti con la Pubblica Amministrazione, seppur nel rispetto delle Linee guida fornite dall’ANAC.