Quesito del 12/02/2019

Egregio avvocato, sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa costituita tra appartenenti alle FF.AA assegnataria con distinti decreti di contributi ai sensi degli artt. 7, III co. Legge 492/75 e successive integrazioni e modifiche per un periodo di 35 anni a copertura del 4% degli interessi del mutuo erogati a decorrere dall’anno 2000.
La cooperativa ha contratto mutuo fondiario nel 1998 al tasso del 7,25% già restituito in 30 rate semestrali con ultimo versamento nel giugno 2013. Alcuni soci avrebbero espresso l’intenzione di trasformare la cooperativa a proprietà divisa con la relativa assegnazione ai soci in proprietà avvalendosi di quanto previsto dall’art. 18 della L. 179/1992.
Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti nel citato art. 18 si richiede quanto segue:
1. come determinare la differenza da rimborsare all’Ente erogatore tra i contributi erogati alla data di assegnazione in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprietà individuale di cui al comma 3 dell’art. 18?
2. il diritto al contributo ancora in corso di erogazione, permane, eventualmente rimodulato sulla base delle percentuali previste per le cooperative a proprietà divisa, anche dopo la trasformazione oppure cessa all’atto della stessa (eventuale normativa di riferimento)?

Risposta al quesito:
I conteggi devono essere eseguiti dall’Ente finanziatore e terranno conto, oltre che della differenza di valore tra le due categorie di finanziamento anche degli interessi.
Dopo la trasformazione della Cooperativa a seguito di tutti gli adempienti di legge, il mutuo sarà residuo calcolato con gli interessi per il finanziamento a proprietà divisa.
La normativa è quella della L. 179 che si combina con la legge di finanziamento e il contratto di mutuo.