Quesito del 02/04/2019

Egregio avvocato, chiedo il Suo cortese supporto relativo ad un alloggio a proprietà indivisa.
La cooperativa è in L.C.A da ormai 4 anni. Per tutto il patrimonio indiviso si sta procedendo all’assegnazione e riscatto ai soci secondo le normative vigenti, anche se ho un forte dubbio sulla rivalutazione Istat (ci sono alloggi dei primi anni 80 rivalutati del 147,70 %).
Mentre per pochi alloggi con contratto a “canone di godimento permanente” non in area peep e senza contributo pubblico il liquidatore nominato dal Mise ha deciso l’asta, la convenzione in oggetto è l’unica che scadeva al 10° anno e il Comune non l’ha rinnovata, anche se la convezione recita: l’art. 11 della convenzione, dopo aver fissato in dieci anni la durata della convenzione, faceva salva “per i tre alloggi in locazione permanente la disciplina dettata dalla specifica normativa in materia”.
A questo dubbio non si capisce a quale norme attenersi, senza convenzione, senza contributo pubblico, si rimpallano le responsabilità mettendo a repentaglio i soci che a tutt’oggi continuano a pagare il canone e in casa c’è un disabile al 100%.
Conto molto sul suo aiuto per far bloccare l’asta.

Risposta al quesito:
La Liquidazione Coatta è una procedura concorsuale, simile al Fallimento, sicchè è disciplinata dal R.D. n. 167/42 e successive modifiche (Legge Fallimentare).
Con la LCA la Cooperativa viene sciolta di diritto e gli immobili vengono alienati e il relativo ricavato costituisce l’attivo da distribuire ai creditori.
Le predette alienazioni possono avvenire mediante trattativa privata, autorizzata dall’Autorità amministrativa, ovvero mediante incanto pubblico secondo le regole della predetta normativa.
Gli acquirenti degli immobili (ex soci ovvero terzi) subentrano di diritto nella Convenzione stipulata dalla Cooperativa.
Il prezzo di vendita degli alloggi viene determinato a seguito di stima eseguita da un professionista incaricato, il quale deve attenersi ai valori del mercato corrente, a nulla rilevando i rapporti precedentemente intercorsi tra soci e Cooperativa.
I soci possono insinuarsi al passivo con credito chirografario inerente eventuali anticipazioni per il costo di costruzione degli alloggi.
Nel caso di specie, i soci interessati possono chiedere al Liquidatore e all’Autorità amministrativa la sospensione dell’asta, dichiarandosi disponibili alla procedura della trattativa privata, posta in essere dai soci prenotatari degli alloggi in area PEEP.
Nell’istanza si dovrebbe rilevare l’illegittimità del diverso trattamento, enunciando le specifiche motivazioni.