Quesito del 03/04/2019

Volevo chiedere cortesemente, se l’atto di assegnazione di un alloggio trascritto davanti a un Notaio, riguardante un alloggio di cooperativa in liquidazione coatta, possa essere non calcolato dal commissario liquidatore o se viene assegnato l’immobile al socio, il socio stesso debba riscattare ipoteca gravante fatta dalla stessa cooperativa.
Il socio può far valere il diritto di avere la casa finita qual’ora non lo fosse se nell’atto di assegnazione trascritto, vi è specificato?

Risposta al quesito:
Il quesito sembra prospettare due ipotesi: la prima riguardante il caso di un rogito antecedente al messa il Liquidazione coatta della Cooperativa; la seconda inerente alla cessione dell’alloggio al socio direttamente da parte del Liquidatore.
Nel primo caso il Liquidatore potrebbe solamente attivare l’azione della revocatoria fallimentare per fare annullare l’atto pubblico, ma una tale azione richiederebbe l’esistenza di determinati presupposti e, comunque, sarebbe impossibile se l’alloggio costituisce prima casa per l’assegnatario.
Nel secondo caso, la cessione diretta (anziché l’asta pubblica) deve essere preventivamente autorizzata dall’Autorità amministrativa di vigilanza, la quale emana il provvedimento unitamente all’ordine di cancellazione delle ipoteche ai sensi della L. 400/95.