Quesito del 15/04/2019

Gentile avvocato, faccio parte di una cooperativa edilizia di appartenenti a FF.AA. e FF.PP. fruente di contributo statale erogato direttamente all’Istituto di credito e, da quest’ultimo, devoluto poi alla cooperativa.
Qualche anno fa abbiamo rogitato e da circa un anno è stata modificata la forma giuridica in “Società Cooperativa a Mutualità Prevalente a Responsabilità Limitata”.
Ora ci sono un paio di soci che hanno manifestato l’intenzione di vendere la casa, uno dei due a un non appartenente a FF.AA. o FF.PP., l’altro all’attuale moglie (questi ultimi sono in via di separazione).
Una volta concretizzatesi entrambe le casistiche di cui sopra: 1) i due soci uscenti continueranno ad avere diritto a percepire quota parte del contributo dalla cooperativa, oppure essendo gli stessi usciti totalmente dalla cooperativa non avranno più titolo al contributo in questione?
2) I proprietari subentranti dovranno essere iscritti nel libro soci?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare se la legge di finanziamento impone la qualificazione di appartenente alle FFAA per accedere all’acquisto dell’immobile .
Nel caso affermativo la cessione ipotizzata sarebbe legittima esclusivamente nei confronti del coniuge del socio originario, in costanza di separazione legale con l’assegnazione della casa coniugale.
Per quanto concerne il contributo pubblico, esso dovrebbe essere direttamente in conto interessi, sicché, se la cessione dell’alloggio è legittima, esso di trasferisce con il mutuo a carico del nuovo acquirente.
Se, viceversa, il versamento del contributo è eseguito in favore della Cooperativa, in tal caso occorre verificare il contenuto dei deliberati che consentono il trasferimento in favore del socio.
Se, tuttavia, la cessione dell’alloggio non è eseguita in conformità ai requisiti, si verifica la perdita del diritto al contributo.