Quesito del 25/04/2019

Avrei un quesito, avendo esonerato il Legale.
In data 1.1.2016 ottengo decreto ingiuntivo contro coop edilizia per credito pregresso. In data 2.2.2016 la controparte si oppone con domanda riconvenzionale. In data 3.3.2016 la coop viene collocata in liquidazione coatta amministrativa. In data 1.6.2018, a seguito di mia opposizione, vengo ammesso allo stato passivo dalla sez. fallimentare del Tribunale per euro 25.000 circa con vittoria di spese.
In data 1.1.2019 il Tribunale accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del 2016 e mi condanna a pagare euro 1.500 di capitale e le spese processuali per 5.000 euro.
Per evitare l’appello posso compensare i due crediti? Eventualmente posso farlo con compensazione giudiziale?

Risposta al quesito:
In sede fallimentare, occorre distinguere i crediti/debiti pregressi e il credito per la condanna alle spese giudiziali. I primi sono tra di essi compensabili, in quanto entrambi antecedenti alla declaratoria di insolvenza; i secondi sono compensabili separatamente dai primi, cioè il credito delle spese per il giudizio di opposizione con il debito per il giudizio che ha accolto la riconvenzionale.
Nel caso di differenza inerente quest’ultima compensazione, il relativo pagamento va eseguito.