Quesito del 04/05/2019

Spett. avvocato, sono socio di una cooperativa edilizia in liquidazione.
Di recente è stato fissato il giorno dell’approvazione del bilancio, con allegato il bilancio e la nota integrativa. Da un controllo al Catasto mi sono accorto che la cooperativa è proprietaria ancora di terreni. Ma al rigo II (immobilizzazioni materiali) del bilancio e nella nota integrativa detti terreni non compaiono.
Da informazioni, detti terreni sarebbero residui dei lotti edificati da consegnare al Comune. Mentre, vi è un lotto edificabile, acquistato nel 2015, sconosciuto ai soci, quote assegnate a un solo socio (componente del CDA). Tale anomalia, ossia la mancata indicazione dei terreni in questione, nel bilancio, viene riscontrata in tutti i bilanci sino ad oggi approvati, ossia dal 2013, al 2017
Inoltre, anche al rigo III del bilancio (immobilizzazioni finanziare, non vengono riportati alcuni crediti quali: Crediti per imposte comunali; Erario, credito c/iva; erario credito Ires Rimborso.
Personalmente penso che qualcosa non torna.
Quindi un bilancio così presentato è da ritenersi corretto? Mentre i crediti indicati, vanno restituiti ai soci? E come possono pretendere e blindare tale richiesta?

Risposta al quesito:
Il Bilancio delle Cooperative deve possedere i caratteri della chiarezza, della competenza e della veridicità come statuito dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
L’alterazione della attività e delle passività comporta la nullità dei Bilanci sociali, ancorché approvati dall’assemblea dei soci.
Il termine per opporre i Bilanci nulli è di tre anni dall’approvazione, ma i Bilanci successivi, se mancano di veridicità in ordine ad eventi amministrativi ancora riportati in Bilancio, sono rilevabili indipendentemente dalle pregresse operazioni, stante la falsità delle rappresentazioni contabili.
I soci o i creditori in generale possono ottenere la rettifica giudiziale dei Bilanci falsi, ma possono anche agire con l’azione di responsabilità verso gli amministratori, chiedendo il risarcimento del danno.
La predetta azione si prescrive nei cinque anni successivi alla cessazione degli amministratori dalla carica.