Quesito del 30/09/2019

Ho stipulato 3 anni fa un atto di assegnazione con la cooperativa in presenza di un notaio, quindi atto registrato, in attesa di chiusura lavori, di frazionamento mutuo da parte della banca per l’accollo, e quindi per la ripetizione dell’atto (rogito definitivo).
La banca ora ha frazionato il mio appartamento, ma la cooperativa è in fase di fallimento. Molti soci hanno effettuato un atto di citazione.
Lo devo fare anche io o questo atto mi tutela?

Risposta al quesito:
A quanto sembra il socio ha stipulato il contratto preliminare di assegnazione innanzi al notaio, sicché deve ritenersi che esso sia stato trascritto nei registri immobiliari.
In tal caso i possibili scenari sono i seguenti:
1) se la Cooperativa non è ancora fallita, il socio può:
Agire con citazione in giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c., in modo da potere opporre la pretesa assegnazione alla Curatela /Liquidatela, ottenendo l’assegnazione dell’alloggio da parte del Giudice;
Non agire e attendere le determinazioni del Curatore /Liquidatore, il quale non può sciogliersi dal contratto e deve darvi esecuzione se l’alloggio è prima casa per il socio (stante l’avvenuta trascrizione del contratto preliminare, che però ha efficacia solo per tre anni; dopo occorre proporre l’azione ex art. 2932 c.c.);
2) se la Cooperativa è stata già dichiarata insolvente (Fallimento o LCA), in tal caso il socio può richiedere l’assegnazione se l’alloggio è prima casa e il contratto preliminare è stato trascritto e in caso di rifiuto può agire giudizialmente innanzi a Tribunale Fallimentare.