Quesito del 30/09/2019

Abito in un immobile assegnatomi con atto di assegnazione sottoscritto tra me e il venditore (Cooperativa edilizia) a maggio 2016 presso uno studio notarile il cui atto prevede il trasferimento della proprietà, il possesso e il godimento così come indicato nell’atto.
Tale atto, da Ispezione Ipotecaria, risulta essere regolarmente registrato presso la locale Conservatoria (Atto tra vivi – Costituzione di vincolo). Premesso quanto sopra, poiché la Cooperativa Edilizia è in liquidazione volontaria il cui liquidatore ha recentemente depositato un’istanza di fallimento, vorrei sapere se, nel mio caso, prima della declaratoria di insolvenza da parte del Giudice Delegato, è necessario presentare un atto ai sensi dell’art. 2932 c.c. o l’atto di assegnazione che ho sottoscritto a maggio 2016 è sufficiente da solo, in caso di fallimento della Cooperativa, a tutelare il mio diritto di essere proprietario.

Risposta al quesito:
L’atto notarile riguarda la stipula del preliminare di assegnazione, sicché esso costituisce un atto obbligatorio che non determina il trasferimento della proprietà dell’alloggio.
Ciò posto, dovendosi ritenere che il succitato preliminare sia stato trascritto nei RR.II. ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., in caso di sopraggiunto fallimento della Cooperativa il socio promissario ha diritto di privilegio sul credito per l’anticipazione del prezzo ovvero, se l’alloggio prima casa, ha diritto all’assegnazione.
Va, tuttavia, osservato che la trascrizione ex art. 2645-bis c.c. è efficace solamente per un triennio, alla cui scadenza occorre instaurare il giudizio ex art, 2932 c.c.
Posto che il predetto giudizio deve essere instaurato prima della declaratoria di insolvenza, nel caso di specie, sembra doversi valutare l’opportunità dell’immediato intervento con l’atto di citazione della Cooperativa ancora in bonis.