Quesito del 13/10/2019

Egregio avvocato, vengo a porLe il seguente quesito dopo una breve premessa: 1) ad agosto 2019 ho inviato alla Cooperativa edilizia istanza di recesso da socio con conseguente richiesta di restituzione delle somme versate in conto costruzione, oltre alla quota di capitale sociale; 2) decorsi i 60 gg. previsti dalla legge non ho ricevuto nessuna comunicazione in merito da parte della cooperativa; 3) l’art.8 dello statuto societario sancisce che “Il socio ha diritto alla restituzione delle anticipazioni in conto alloggio solo dopo nuova prenotazione dello stesso alloggio da parte di altro socio”; 4) l’art.10 stabilisce invece che “Il Socio receduto è sostituito nella prenotazione dell’alloggio da altro Socio non prenotatario immediatamente successivo nella graduatoria”.
Alla luce di quanto sopra chiedo se nella fattispecie di recesso vale la regola del silenzio-assenso e se, in assenza di una graduatoria di soci non prenotatari, la Cooperativa è comunque giustificata a trattenere le somme versate in conto costruzione.

Risposta al quesito:
Il mancato riscontro alla domanda di recesso del socio, che si protragga nel tempo, oltre i termini di legge o statutari, comporta il verificarsi della condizione dell’assenso da parte del CdA, come statuito dalla Corte di Cassazione.
Occorre però distinguere il diritto al rimborso delle anticipazioni dal diritto al recesso maturato per il silenzio inadempiente del CdA.
Nel caso di specie, sembra che l’art.8 dello Statuto subordini il rimborso al subentro del nuovo socio, sicché, anche nell’ipotesi di accoglimento implicito del recesso, resta fermo il vincolo statutario in ordine al predetto rimborso.
Il predetto vincolo può venire meno solamente se il socio receduto provi che la Cooperativa è inadempiente nella predisposizione dell’elenco degli aspiranti soci (se previsto dalla legge di finanziamento) ovvero nell’accoglimento delle domande di ammissione.