Quesito del 14/10/2019

Nel 2004 mia suocera prenotava su carta dalla Cooperativa una unità abitativa in edilizia convenzionata facente parte del comparto C2 Lunghezza, ultimata nel 2009.
Per la stessa corrispondeva globalmente in corso d’opera e a saldo (di cui parte a mezzo accollo del mutuo) euro 290.000 circa più iva e spese. Al momento del rogito, novembre 2010, firmava per un importo di vendita di euro 218 mila circa (esattamente pari all’importo previsto dalla convenzione stipulata con il Comune di Roma). La differenza veniva motivata come spese di migliorie.
Ad oggi ci rendiamo conto che tali maggiori spese non sono affatto lecite in quanto il comparto C2 Lunghezza rientrava nella convenzione con il Comune di Roma che prevedeva un prezzo massimo di vendita per l’immobile e per il singolo alloggio di euro 1740 al mq.
Ovviamente la questione si estende a tutti i condomini dello stesso edificio.
Volevamo sapere se ci sono i presupposti per richiedere l’eventuale somma corrisposta in eccesso e se fosse possibile un’azione collettiva o individuale, nonché se ancora possiamo essere nei termini temporali.

Risposta al quesito:
Nel caso di specie sussistono i presupposti per ripetere quanto è stato versato in eccesso rispetto al prezzo massimo di cessione, posto che non è ancora intervenuta la prescrizione decennale dalla data del rogito.
Ai sensi della recente normativa, però, la parte venditrice può liberarsi dall’obbligo di restituzione curando a propria cura e spese l’affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, la parte venditrice è una Cooperativa, sicché occorre verificare se sia ancora attiva ovvero sia stata estinta.
Nel primo caso, sussistono le condizioni potenziali per la dell’azione, sia individuale che collettiva; si rende tuttavia necessario l’approfondimento per verificare l’esistenza di tutti i presupposti per l’azione e per l’individuazione di tutti i soggetti effettivamente responsabili (verifica delle cause del sovrapprezzo e delle eventuali delibere assembleari).