Quesito del 25/11/2019

Gentile Avvocato, Le sottopongo un quesito che riguarda la cooperativa edilizia di cui sono socio, che ha realizzato in Roma una palazzina con 12 appartamenti per i 12 soci che la costituiscono.
Si tratta di una cooperativa edilizia che gode di contributo pubblico per agevolazione degli interessi sul mutuo contratto per la realizzazione dell’edificio sociale (ex. art. 72 legge 865/1971). Estinto il mutuo con la banca, alcuni anni fa abbiamo seguito tutto l’iter richiesto e siamo arrivati a dividere la proprietà tra i soci con rogito notarile, e adesso ciascun socio è proprietario dell’unità immobiliare che gli era stata assegnata a suo tempo. La cooperativa ha iniziato ad incassare i contributi dal 2008. Ad una prima tranche di arretrati sono seguiti versamenti regolari con cadenza annuale, che termineranno tra 6 anni quando il contributo sarà esaurito.
Come detto più sopra, il contributo viene rilasciato a titolo di agevolazione sugli interessi del mutuo, mutuo ormai estinto e le cui rate, inclusi gli interessi, sono stati pagati integralmente dai soci che, pertanto, non hanno goduto dell’atteso beneficio dei contributi assegnati alla cooperativa.
Ad oggi, la cooperativa non possiede nessun patrimonio e nessuna attività di nessun tipo; è intestataria del conto corrente in cui confluiscono tali contributi con cadenza annuale.
Nel corso dell’ultima assemblea dei soci è sorto un dilemma, in quanto nella redazione del bilancio tali contributi sono stati considerati come utili della cooperativa, e pertanto una quota di essi è stata assegnata alle riserve indivisibili previste dalla legge.
A parere di altri, incluso lo scrivente, è errato considerare i contributi come utili, poiché essi sono stati assegnati alla cooperativa a titolo di rimborso parziale delle quote interessi del mutuo. Quote interessi che, ripeto, sono state pagate dalla cooperativa (quindi dai soci) integralmente, ovvero senza godere dell’atteso beneficio dell’agevolazione.
In altre parole, allo scrivente sembra che, poiché la cooperativa non ha né patrimonio né profitti di alcun genere e poiché i contributi sono da considerarsi un rimborso su interessi già pagati, non è necessaria la costituzione di nessuna riserva e i contributi possono essere divisi tra i soci. Il quesito che intendevo sottoporre verte a sapere se le conclusioni dello scrivente sono, a Suo parere, corrette oppure se ha ragione chi sostiene che i contributi statali sono da considerarsi come utili e è obbligatoria la costituzione di riserve legali.
Spero di essere riuscito a chiarire il quesito.

Risposta al quesito:
La tassazione degli “utili” delle Società, ivi comprese le Cooperative, viene eseguita in ragione dei saldi di bilancio.
Nel caso di specie, i soci hanno anticipato il costo di costruzione, ricomprendendo anche gli interessi del mutuo.
Occorre, quindi, verificare se nel rogito il prezzo dell’immobile è stato calcolato al costo effettivo dell’alloggio, cioè senza la quota di interessi oggetto del contributo pubblico.
Se così fosse, nulla quaestio, in quanto i contributi percepiti dalla Cooperativa devono essere rimborsati ai soci assegnatari, in base al loro credito esposto in bilancio per le anticipazioni eseguite.
Sicché, alla luce di quanto precede, non esiste alcun utile tassabile, in quanto l’operazione di rimborso ha natura finanziaria.
Se, viceversa, il prezzo di cessione è stato (erroneamente) determinato calcolando il totale degli interessi, in tal caso i “contributi” rappresenterebbero una sopravvenienza attiva e sarebbero, quindi, soggetti a tassazione.
Occorre, pertanto, verificare la reale situazione di bilancio e, trovare la soluzione fiscale, anche in considerazione della natura del contributo pubblico, normalmente privo di rilevanza ai fini del reddito tassabile.