Quesito del 28/01/2020

Sono un socio di una cooperativa edilizia, che ha presentato domanda di recesso nel 2008, con somma da restituire iscritta nel bilancio 2010 della cooperativa fra i debiti esigibili entro il successivo esercizio, ma ad oggi non ho ancora ricevuto alcun rimborso poiché la cooperativa asserisce di dover attendere il completamento dell’intero programma costruttivo al fine di procedere alla restituzione delle somme ai soci receduti o espulsi.
E’ giusta la condotta della cooperativa?
Quali motivazioni potrei invocare per intimare la restituzione?

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie coesistono due rapporti: quello sociale e quello contrattuale-mutualistico.
Le anticipazioni eseguite dal socio per il costo di costruzione, qualora  la Cooperativa non abbia effettua la prestazione mutualistica (come nel caso del recesso), devono essere rimborsate indipendentemente dal  completamento del programma costruttivo, anche in presenza di una perdita nel Bilancio sociale.
Occorre, però, verificare adeguatamente se nello Statuto è prevista una specifica condizione che riguardi le predette anticipazioni (da ritenere diverse dalle “quote sociali”).
Se il rifiuto della Cooperativa è illegittimo (come sembra) non rilevano le “motivazioni“, ma è necessario intraprendere il giudizio al fine di ottenere il titolo esecutivo con cui bloccare l’attività della Cooperativa e indurre i soci ai versamenti per l’estinzione del debito sociale.