Quesito del 09/05/2020

Sono presidente di una cooperativa edile chiusi d’ufficio, senza che ho mai ricevuto comunicazione nel 1996. Nel 1994 mi sono inserito come parte creditizia in un fallimento. Nel 2016 il tribunale di Taranto chiude il fallimento e mi invia un assegno circolare di 25.000 euro.
La banca dove è stata depositata la somma non mi cambia l’assegno in quanto la coop non è più esistente. Ho portato le liberatorie dei soci dove asseriscono che sono usciti dalla coop nel 1988 e hanno lavorato solo 2 mesi come da referto Inps.
Essendo rimasto unico rappresentante della coop ho diritto a ricevere la somma. Ho fatto ingiunzione alla banca ma mi è stata rigettata con una sentenza assurda. Come se io sapendo che la cooperativa era chiusa dovevo attivarlo con il curatore fallimentare per il cambio di demolizione dell’assegno. Soltanto che io ho scoperto che era chiusa d’ufficio solo quando nel 2016 sono andato in banca.
Comunque ho documentazione varia che Le potrei sottoporre. Intanto aspetto Suo parere sulla questione, poi ufficialmente potrà seguire il tutto.

Risposta al quesito:
La Cassazione ha delineato gli effetti che susseguono all’estinzione della Società persona giuridica, ritenendo che essi siano assimilabili a quelli della successione ereditaria.
Nel caso di specie, pertanto,  sembra debba procedersi con un giudizio in cui sono litisconsorti necessari tutti i soci esistenti al momento della estinzione del sodalizio.
Il Giudice, accertato il “diritto“ (ereditario) dei soci ordinerà all’Istituto di credito di erogare le somme del titolo in favore dei litisconsorti.
L’attività giudiziaria deve essere preceduta da adeguata messa in mora dell’Istituto.
Nel caso di specie occorre, però, esaminare la sentenza già emessa sul caso al fine di verificare l’esistenza di un giudicato insuperabile.