Quesito del 30/08/2020

Buongiorno avvocato, Le prospetto il caso in questione: nel 2014 e nel 2016 la Cooperativa ha stipulato un mutuo di edilizio, apponendo l’ipoteca sull’intero immobile; l’immobile in questione è costituito da 10 alloggi; solo 7 soci/assegnatari di quote edilizie hanno offerto la garanzia del mutuo compresa la scrivente; al momento dell’accollo ho comunicato che non avevo più necessita del mutuo; quest’ ultimo poi è stato accollato solo dai restanti 6 soci, sui quali è stata trasferita l’ipoteca, liberando i soci dalla garanzia offerta; al momento della ripartizione delle spese sostenute del mutuo, l’amministratore le ha addebitate tutte le spese (notaio perizie,assicurazione ecc.) ai soli 7 soci che inizialmente hanno fatto da garante; mentre per gli interessi di preammortamento li ha spalmati su 12 soci (10 soci nel nostro lotto e 2 di un’altro lotto) soci che hanno ugualmente utilizzato il mutuo.
Tale modo di operare e di ripartire le spese è stata contestata. I soci hanno chiesto che alle spese devono partecipare anche gli altri soci utilizzatori ossia rispettando il principio mutualistico dello statuto.
Chiedevo: se la contestazione è legittima; se la ripartizione prevista da principio mutualistico può essere modificata a discrezione dell’amministratore o da alcuni soci traendone vantaggio.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie vige il principio della “parità di trattamento” dettato dall’art. 2516 c.c., sicché nessun socio può subire un costo più elevato rispetto all’altro.
Nel caso di specie, tutti i soci che si sono accollati il mutuo devono sostenere le relative spese e interessi.
Se alcuni soci non hanno accollato alcuna quota di mutuo, occorre verificare se gli stessi hanno fruito delle erogazioni in preammortamento e, nel caso positivo, anche loro devono accollarsi la proporzionale quota degli interessi medesimi e delle spese del contratto di mutuo (escluse quelle di frazionamento).