Quesito del 06/09/2020

Gentile Avvocato, faccio parte come socio di una cooperativa e ricopro il ruolo di segretario all’interno del CDA da qualche anno.
La Cooperativa purtroppo a causa della mancato numero congruo di soci verte in grandi difficoltà economiche, che hanno portato a maturare debiti verso terzi (costruttore, proprietari del terreno e professionisti ecc…). Ad oggi le uniche opere effettuate al 90% sono quelle di urbanizzazione.
Le chiedo come Socio della Cooperativa e allo stesso tempo Segretario del CDA a cosa vado in contro in caso di fallimento della Cooperativa?

Risposta al quesito:
Se Le Cooperative sono società a responsabilità limitata, sicché i soci rispondono dei debiti sociali limitatamente al capitale sottoscritto ovvero in forza di obbligazioni assunte a seguito di deliberazioni assembleari.
Diversa è la situazione degli amministratori, i quali rispondono nel caso di mala gestio.
Tra le responsabilità degli amministratori spicca quella relativa alla prosecuzione dell’attività sociale anche quando la Cooperativa ha registrato perdite tali da avere azzerato il capitale sociale.
In tal caso, se permane l’incapacità a recuperare l’attivo, gli amministratori devono chiedere la liquidazione coatta o il fallimento della Cooperativa, astenendosi da qualunque attività.
Ed inoltre, gli amministratori rispondono per le obbligazioni sociali nel caso abbiano compiuto dismissione del patrimonio sociale senza il preventivo soddisfacimento dei creditori.