Sono socio di una cooperativa edilizia di Roma che ha realizzato una serie di appartamenti in edifici residenziali insieme ad altre cooperative riunite in consorzio. Nel 2006, ad ultimazione dei lavori, mi è stato assegnato l’appartamento in cui vivo.
Il rogito era vincolato come di seguito specificato: “gli alloggi, compresi nel complesso edilizio sopra indicato, debbano essere concessi in locazione per un periodo non inferiore ad otto anni ai soci della cooperativa in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla legge, e precisamente di quelli previsti dall’art. 8 della legge n.179/1992 e dell’art.9 della legge 493/1993 e, solo dopo il decorso di tale periodo, possano essere trasferiti in proprietà agli assegnatari medesimi.” Malgrado gli otto anni siano scaduti nel 2014, ad oggi la cooperativa non ha proceduto con la stipula dei contratti, senza per altro giustificare in alcun modo questo comportamento.
A Roma, nel frattempo, sono scoppiati due casi, entrambi legati al mondo delle cooperative edilizie. Il primo è quello dei prezzi di vendita che devono rispettare i valori massimi di cessione: https://www.romatoday.it/zone/tuscolano/altre/famiglie-resistenti-piano-di-zona-tor-vergata-incubo-sfratto.html#_ga=2.229715739.62240497.1602589901-241490928.1602589901. Il secondo è quello legato all’affrancazione dai suddetti prezzi massimi di cessione: https://www.romatoday.it/politica/affrancazioni-decreto-ministero-economia.html.
Vorrei sapere in che modo posso tutelare i miei diritti, considerando che non mi è stato possibile rinegoziare il mutuo per ottenere condizioni di miglior favore, non ho la possibilità di cedere l’immobile pur essendo abbondantemente passati gli otti anni di vincolo, non posso acquistare un appartamento come “prima casa” pena la decadenza dei requisiti per l’assegnazione dell’appartamento in cui vivo.
Risposta al quesito:
Previa verifica di tutte le condizioni riferite e della ultimazione dei lavori, il socio può agire giudizialmente ai sensi dell’art 2932 c.c., trascrivendo la domanda nei Registri Immobiliari.
Se la domanda viene accolta, la sentenza disporrà il trasferimento della proprietà individuale al socio prenotatario.
La trascrizione della domanda mette al riparo il socio dalle aggressioni di terzi che potrebbero verificarsi nelle more del giudizio.
In alternativa, ma senza le predette protezioni, il socio può tentare di inviare un esposto circostanziato alla Vigilanza MISE, chiedendo la nomina di un Commissario straordinario.
In quest’ultima ipotesi, tuttavia, può accadere che al commissariamento segua la Liquidazione Coatta Amministrativa della Cooperativa, sicché il socio reterebbe privo di tutela se il Liquidatore si sciogliesse dal contratto ai sensi dell’art. 72 della Legge Fallimentare.