Quesito del 31/10/2020

Assegnatario alloggio cooperativa a proprietà divisa (assegnazione 1987), mutuo bancario, prima casa, deve pagare IRPEF se ha corrisposto ICI e poi IMU?

Risposta al quesito:
L’IRPEF non è dovuta sul reddito fondiario derivante dal possesso dell’abitazione principale, ossia quella in cui il possessore stesso o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) hanno stabilito sia la residenza sia la dimora abituale. Quest’ultimo requisito è aggiuntivo rispetto a quelli caratterizzanti la definizione di “prima casa” (che rileva ai fini di altro tipo di agevolazione fiscale).
In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve dedurre dal proprio reddito complessivo( cioè comprensivo della rendita catastale) l’importo corrispondente a quello della rendita catastale dell’immobile adibito ad abitazione principale. In tal modo, il reddito da sottoporre a tassazione non includerà quello corrispondente all’immobile in questione.
Nel caso prospettato, bisognerà verificare se l’immobile soddisfi gli anzidetti requisiti di abitazione principale, indipendentemente dal fatto che sia stato acquistato usufruendo dell’agevolazione prevista per la “prima casa”.
Appare utile aggiungere che, per quanto riguarda l’IMU, la normativa attualmente in vigore prevede l’esenzione per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso (categorie A/1, A8, A/9), e per le relative pertinenze (non oltre una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7).