Socio di Cooperativa edilizia a proprietà divisa, con relativo appartamento in stato di assegnazione; desidero sapere a quanto ammonta la capacità di spesa del Consiglio di Amministrazione senza obbligo di delibera dell’Assemblea di tutti i soci.
Risposta al quesito:
I poteri del Consiglio di Amministrazione sono specificati nello Statuto sociale, che, normalmente, prevede l’affidamento al predetto Organo di tutti gli atti necessari per la gestione della Cooperativa.
In pratica il CdA predispone un programma costruttivo che sottopone all’assemblea dei soci e, in caso di approvazione, esplica le attività conseguenti.
Per ciascun esercizio il CdA deve, poi, sottoporre all’assemblea il Bilancio, il cui contenuto riguarda gli oneri economici e finanziari inerenti al programma costruttivo, sicché con la relativa approvazione gli amministratori conseguono la ratifica del proprio operato e/o si assicurano il consenso per le future operazioni.
In sostanza non esiste un limite normativo alle operazioni economiche per la gestione delle Cooperative, trattandosi di atti conseguenti all’esecuzione del mandato, la cui dettagliata regolamentazione risiede nello Statuto sociale.
Alcuni Statuti prevedo non che il CdA abbia esclusivamente i poteri di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria devono essere di volta in volta autorizzati dall’assemblea dei soci.